La revoca giudiziale dell’amministratore in proroga: è ammissibile o no?
L’orientamento maggioritario la ritiene impraticabile
Una delle questioni molte dibattute, che ad oggi non ha ancora trovato all'interno della giurisprudenza una univocità di vedute, è quella relativa all'ammissibilità o meno della revoca giudiziale dell'amministratore del condominio che, una volta scaduto il mandato, opera in regime di “prorogatio”. Infatti, nell'ambito della giurisprudenza si sono formati due orientamenti l'uno l'opposto dell'altro.
Le opposte opinioni sulla revoca
Secondo l'orientamento maggioritario la domanda di revoca giudiziale dell'amministratore in “prorogatio” è inammissibile, in quanto presupposto per la sua proposizione è quello che quest'ultimo sia in carica e, quindi, che il mandato non sia scaduto. Poiché il mandato dell'amministratore si estingue per legge alla scadenza e resta in carica solo per le attività urgenti al fine di ovviare alla mancata nomina di un nuovo amministratore, non essendo più in carica con la pienezza dei suoi poteri viene meno il presupposto per la presentazione della domanda di revoca giudiziale. (Tribunale di Roma, 26 novembre 2018; Tribunale di Catania 10 dicembre 2014; Tribunale di Palermo 9 novembre 2018 e Tribunale di Teramo 29 giugno 2016).
Un secondo orientamento minoritario ritiene, invece, che negare la revocabilità dell'amministratore del condominio in “prorogatio” comporterebbe la lesione del diritto dei condòmini ad ottenere il controllo dell'autorità sulla correttezza della gestione, a discapito delle minoranze dell'assemblea condominiale o di singoli condòmini, la cui tutela dovrebbe essere il perno della disciplina legislativa inerente alla funzione assembleare (Corte di Appello di Bari, decreto del 27 giugno 2019).
La pronuncia più recente
Nel solco dell'orientamento maggioritario si è inserito di recente il Tribunale di Massa con il decreto pubblicato il 28 luglio 2020 emesso all'esito del ricorso promosso da un condòmino il quale chiedeva che il Tribunale provvedesse alla revoca dell'amministratore in “prorogatio”. Il Tribunale dopo aver evidenziato che l'amministratore in regime di “prorogatio”, in quanto non nominato dalla maggioranza dei condòmini, esercita poteri ridotti, in via interinale e i cui doveri sono circoscritti al compimento di attività urgenti, ha rigettato il ricorso, non ravvisando la sussistenza dei presupposti per la revoca giudiziale.
Le gravi irregolarità per la revoca giudiziale previste dai commi nono e dodicesimo dell'articolo 1129 del Codice civile, ha osservato il Tribunale, presuppongono l'individuazione da parte del giudicante di condotte «che compromettano seriamente il rapporto fiduciario sotteso al contratto di mandato intercorrente fra amministratore e condòmini».
Tale rapporto non può sussistere, secondo il giudicante, nei riguardi di un soggetto che opera senza essere stato nominato dall'assemblea, esercitando i poteri in virtù di una proroga di fatto, che in qualsiasi momento l'assemblea può revocare procedendo alla nomina di un nuovo amministratore. Nel caso in cui l'assemblea non si attivi, un singolo condòmino può chiedere al Tribunale la nomina ai sensi dell'articolo 1105 del Codice civile.
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di Laura Capelli - dirigente Unai Bergamo