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La riqualificazione energetica in un condominio in cui è prevalente la destinazione non abitativa

Possibile attribuire l’agevolazione del 110% ad un solo condomino, ma ciò espone ad un accertamento delle Entrate

di Alessandro Borgoglio

La domanda

La domanda
Un minicondominio è composto da un ufficio (di categoria A/10) e due abitazioni (A/3). L’ufficio ha una superficie catastale maggiore di quella della somma delle abitazioni, e questo - di fatto - rende il condominio a prevalenza non abitativa. Su tale immobile verrà effettuato un intervento di riqualificazione energetica che prevede opere trainanti relative a parti comuni. Considerato che la circolare 24/E/2020 ha chiarito che, per i condomìni a prevalenza non abitativa, la detrazione per i lavori sulle parti comuni è ammessa solo in capo ai possessori o detentori delle unità residenziali, si chiede se, derogando al criterio di ripartizione millesimale, è possibile attribuire al condomino incaricato, proprietario delle unità abitative, tutta la spesa sulle parti comuni e, conseguentemente, permettergli di detrarre l’intera spesa.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 29 maggio
Sotto il profilo giuridico l’operazione indicata è formalmente lecita; tuttavia, essa potrebbe presentare profili elusivi contestabili da parte dell’agenzia delle Entrate, con conseguente disconoscimento dell’agevolazione. Come chiarito più volte nei documenti di prassi, infatti, «resta fermo l'eventuale accertamento, in concreto, di un utilizzo distorto della agevolazione in esame» (tra le altre, circolare 30/E/2020, paragrafo 4.5.3). Proprio di recente, anche la giurisprudenza si è occupata dei cosiddetti “falsi condomìni”, confermando l’operato delle Entrate, che aveva disconosciuto l’agevolazione (si veda, tra l’altro, «Superbonus e cessione dei crediti, Entrate a caccia dei falsi condomìni», su NT+Fisco del 14 aprile 2023).

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