Condominio

La sbarra meccanica di accesso al parcheggio condominiale non è intervento edilizio libero

Giurisprudenza non del tutto conforme, ma se si ritiene, come nel caso in esame, manutenzione straordinaria è necessaria la Scia

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di Agostino Sola

L'installazione di una sbarra sollevabile in metallo, delimitante il confine dell'area di parcheggio condominiale, non rappresenta un intervento meramente manutentivo, non soggetto ad autorizzazione edilizia, ma richiede la presentazione di una previa Scia, ex articolo 22 del Dpr 380/2001, e, in sua assenza, implica l'assunzione di un'apposita misura sanzionatoria a carattere pecuniario è quanto affermato dal Tar Lazio, sede di Roma, sentenza 5251 del 5 maggio 2021.

La pronuncia
Un condominio faceva installare una sbarra meccanica sollevabile in metallo per delimitare il confine dell'area di parcheggio condominiale.Il Comune provvedeva all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in ragione del carattere abusivo dell'intervento edilizio condominiale. Il condominio, allora, agiva per l'annullamento della sanzione, ritenendola illegittima. Il Tar Lazio adito, tuttavia, riteneva legittima la sanzione amministrativa pecuniaria.

Il titolo autorizzativo
La sentenza in commento consente di trarre utili spunti di raccordo tra l'ambito condominiale e la disciplina urbanistico-edilizia. Il condominio, pare di intendere, faceva installare la sbarra meccanica sollevabile ritenendo, erroneamente, che per tale intervento edilizio non fosse necessario dotarsi di alcun titolo edilizio.Nel caso in esame, poi, il Comune agiva in virtù dell'articolo 37 Dpr 380/2001. Tale norma indica il regime sanzionatorio applicabile agli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività (Scia).

L’obbligo di Scia
La ricostruzione dell'amministrazione, condivisa anche dal Tar Lazio, ha ricondotto l'installazione di una sbarra meccanica sollevabile in metallo nel novero di quegli interventi per i quali è necessaria la Scia che, tra i titoli edilizi, è la meno gravosa per il privato poiché si basa su un meccanismo di silenzio-assenso che, di fatto, autorizza l'immediata esecuzione dei lavori edilizi facendo salva l'attività inibitoria e/o sanzionatoria successiva.

L'installazione di una sbarra meccanica sollevabile in metallo è stata considerata quale intervento di manutenzione straordinaria e, come tale, sottoposta al regime autorizzatorio della Scia, non potendosi considerare tale intervento quale meramente manutentivo e, come tale, non soggetto ad autorizzazione edilizia.

Precedenti pronunce di diverso avviso
Sul tema, comunque, si devono segnalare altri precedenti della giustizia amministrativa con i quali è stato affermato che, al contrario, la sbarra che regola l’accesso alla propria proprietà non è soggetta ad alcuna autorizzazione perché questo tipo di installazione può essere classificabile come un intervento di manutenzione ordinaria per il quale non è richiesto alcun titolo abilitativo. Ovvero, ancora, costituisce intervento di manutenzione ordinaria, e, come tale, libero, l'installazione di una sbarra per controllare ed impedire l'accesso e la sosta di terzi nella propria proprietà in quanto attività non idonea a realizzare una trasformazione edilizia del territorio.

Ma, per contro, si devono anche segnalare interventi giurisprudenziali conformi alla sentenza in commento che hanno ritenuto che l'installazione di una sbarra sollevabile in metallo per l'accesso attività non sia attività edilizia libera ma sottoposta al regime della Scia.Come osservato, dunque, non vi è una precisa individuazione, né normativa, né giurisprudenziale che consenta una corretta individuazione del titolo edilizio necessario: tanto l'amministrazione, quanto il privato, dovrà ricollegare la fattispecie concreta alle categorie generali ed astratte di interventi che la legge individua.

L’individuazione del titolo
Con riguardo alla corretta individuazione del titolo edilizio necessario per ciascun intervento edilizio che si intenda avviare, oltre alla casistica giurisprudenziale, che offre spunti interessanti per individuare correttamente il titolo edilizio necessario, occorre un'attenta consultazione del Dlgs 222/2016 che, in materia, fornisce un interessante vademecum circa il regime applicabile.

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