Condominio

La servitù di passaggio maturata per usucapione non comporta il diritto di depositare rifiuti sul marciapiede

La servitù pubblica di passaggio sul marciapiede privato non comprende anche la facoltà di collocazione dei bidoni della raccolta differenziata

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di Edoardo Valentino

La servitù pubblica di passaggio sul marciapiede privato non comporta anche la facoltà di collocazione dei bidoni della raccolta differenziata.

La vicenda
Due proprietari citavano in giudizio i condomini di un edificio a loro adiacente al fine di ottenere la dichiarazione giudiziale di inesistenza della servitù sul marciapiede antistante la loro abitazione

I condomini convenuti, in sostanza, erano soliti situare i loro bidoni della raccolta differenziata dei rifiuti sul marciapiedi sito davanti all'abitazione degli attori e di loro proprietà.

I convenuti, costituendosi in giudizio, affermavano di avere maturato una servitù di deposito delle immondizie sul predetto marciapiede privato, acquisita mediante l'apposizione dei bidoni su quel tratto di strada per un periodo di tempo ultraventennale.

Il giudizio di merito
Il Tribunale, all'esito del processo, rigettava la domanda degli attori, che si vedevano costretti ad agire in appello, deducendo come l'eventuale riconoscimento di una servitù di uso pubblico di passaggio sulla loro strada non si traducesse anche automaticamente in una servitù di deposito di immondizie sul marciapiede.Gli appellanti, poi, contestavano il mancato decorso del termine ventennale dell'usucapione e sottolineavano la possibilità, per gli appellati, di depositare i rifiuti nello spazio antistante il loro condominio.

La Corte d'Appello, nel decidere la controversia, rilevava come fosse incontestabile che sul marciapiede in questione fosse stata maturata una servitù di uso pubblico di passaggio, ma sottolineava come questa servitù non si estendeva automaticamente anche al deposito della spazzatura in quel tratto di strada.

Nell'accogliere l'appello, quindi, il giudice affermava come l'esistenza di una servitù di uso pubblico di passaggio non potesse in alcun modo essere estesa a un diritto di deposito di rifiuti da parte dei condomini, non essendo peraltro mai esistita una autorizzazione comunale in tal senso.

I condòmini soccombenti, quindi, agivano deducendo l'errore della Corte d'Appello nell'applicazione degli articoli 1058 e seguenti e 1158 del Codice Civile (in materia di servitù prediali) e chiedendo l'annullamento della sentenza di riesame.

I ricorrenti, in sintesi, contestavano la decisione di Appello nella parte in cui essa aveva negato che i condomini avessero acquisito per usucapione il diritto a collocare sul marciapiedi i bidoni dei rifiuti.

In Cassazione
Con la sentenza numero 17306 del 19 agosto 2020 la Seconda Sezione della Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto e condannava i convenuti non solo alla refusione delle spese di causa, ma anche al versamento del contributo unificato in misura maggiorata.

Alla base di tale decisione vi era la valutazione della totale inconferenza delle contestazioni contenute nel ricorso per Cassazione depositato dai condòmini.

La sentenza di Appello, secondo la Cassazione, aveva infatti correttamente rilevato l'infondatezza della usucapione prospettata dai ricorrenti, sottolineando come il riconoscimento dell'esistenza di una servitù di passaggio non potesse avere che questo contenuto, e non anche essere estesa alla facoltà di depositare rifiuti sul marciapiede.

Le servitù prediali, infatti, sono un peso che il fondo servente deve sopportare a favore del fondo dominante, ma esse sono circoscritte e non possono essere estese analogicamente ad altre facoltà che un proprietario cerca di imporre all'altro.

Conseguentemente, la sentenza di Cassazione in commento ha il pregio di sottolineare come una servitù di passaggio, per quanto estesa e di lunga durata, non potrà che avere questo contenuto e i proprietari del fondo servente hanno sempre il diritto di ottenere una tutela giudiziale laddove i proprietari del fondo dominante pongano in essere condotte ultronee rispetto al contenuto della servitù stessa.

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