In un rapporto locazioni, purtroppo succede che assieme al contratto vero e proprio, il locatore e l’inquilino concludano un altro accordo per il versamento di un supplemento sull’affitto, da pagarsi “extracontratto”, in modo che sfugga alla dichiarazione dei redditi: al contratto che viene regolarmente registrato riportante una certa misura del canone, ne viene aggiunto un altro con l’indicazione della reale (maggiore) entità del canone che il conduttore dovrà periodicamente versare, ma questo secondo contratto non viene però assoggettato a registrazione. Analizziamo tali aspetti e la tutela in favore del conduttore.
Aspetti generali
E’ da considerarsi nullo il contratto di locazione ad uso abitativo, ai sensi della legge 431/1998, art. 2, comma 1, e qualsiasi pattuizione diretta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito. Posto ciò, si deduce dalla disposizione contenuta nella detta norma il divieto assoluto per il locatore di pretendere a titolo di canone il pagamento di importi non previsti nel contratto scritto e registrato, ex art. 13, commi 1 e 2, legge 431/1998. Anche in caso di aumento...
Toscana: il nuovo Testo Unico del Turismo tra locazioni brevi e cambio di destinazione d’uso
di Ivan Meo - Consulente giuridico