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Lavori nell’immobile locato: possibile ristoro all’inquilino

Se l’esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre venti giorni il conduttore ha diritto a una riduzione del corrispettivo quantificata caso per caso

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di Matteo Rezzonico

La domanda

La domanda
In occasione di opere di ristrutturazione edilizia, può accadere che sia compromesso, più o meno intensamente, il pacifico godimento di unità immobiliari locate. Vorrei sapere se si è affermata una prassi per la riduzione (e, se sì, in quale misura) dei canoni pattiziamente concordati a ristoro del disturbo che tali iniziative possano arrecare ai locatari.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 24 aprile
L'articolo 1583 del Codice civile stabilisce che, se nel corso della locazione la cosa abbisogna di riparazioni che non possano differirsi fino al termine del contratto, il conduttore deve tollerarle anche quando importino privazione del godimento di parte della cosa locata. L'articolo 1584 del Codice civile stabilisce a sua volta che, qualora l’esecuzione delle riparazioni si protragga per oltre un sesto della durata della locazione e, in ogni caso, per oltre venti giorni, il conduttore ha diritto a una riduzione del corrispettivo, proporzionata all’intera durata delle riparazioni stesse e all’entità del mancato godimento, salvo chiedere la risoluzione del contratto se l’esecuzione delle riparazioni rende inabitabile quella parte della cosa che è necessaria per l’alloggio del conduttore e della sua famiglia.

Dunque, le norme citate non prevedono alcun particolare criterio per determinare l'entità della riduzione del canone nel caso in cui le opere si protraggano per oltre venti giorni, né esistono prassi in questo senso. L'ultima parola sull'entità della riduzione compete ai giudici, in base alla fattispecie in concreto e alla cosiddetta riduzione dell'utilità. Per esempio, in presenza di ponteggi sulla facciata si può tenere conto della diminuzione della superficie dell’alloggio disponibile (si supponga che esso non goda più dell'uso di una grande terrazza esterna e della funzione aeroilluminante di alcune finestre) e ridurre proporzionalmente il canone di locazione.

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