In tema di appalto privato, la clausola contrattuale di esonero preventivo totale da responsabilità dell’appaltatore per gli eventuali vizi dell’opera realizzanda - clausola diversa da quella di deroga pattizia in senso restrittivo a tutela dell’appaltatore che consiste in una modifica convenzionale di alcuni aspetti di attuazione della garanzia speciale prevista dalle disposizioni di cui agli articoli 1667, 1668 - è valida, così come la clausola di limitazione della responsabilità.
Ciò se è riferita...

