Le dimissioni dell’amministratore in proroga non escludono la sua revoca per inadempienza
I condòmini possono essere interessati ad ottenere la revoca perchè impedisce all’amministratore di essere nuovamente nominato
Capita spesso che alla scadenza del mandato o in caso di dimissioni o di revoca a seguito dell'annullamento della delibera di nomina, l'amministratore del condominio non venga tempestivamente sostituito, rimanendo così in carica in regime di prorogatio per la gestione degli affari urgenti del condominio. L'amministratore in regime di prorogatio può essere giudizialmente revocato?
I due orientamenti giurisprudenziali
La questione ad oggi è ancora molto dibattuta all'interno della giurisprudenza e della dottrina. Infatti, sul punto si sono formati due orientamenti l'uno l'opposto dell'altro. Un primo orientamento ritiene inammissibile l'istanza di revoca giudiziale dell'amministratore in prorogatio. Secondo i sostenitori di tale orientamento, presupposto per la sua proposizione è quello che l'amministratore sia in carica e, quindi, il mandato non sia scaduto.L'altro orientamento sostiene, invece, l'ammissibilità della revoca giudiziale in quanto in caso contrario vi sarebbe una lesione del diritto dei condòmini ad ottenere il controllo dell'autorità sulla correttezza della gestione dell'amministratore a discapito delle minoranze dell'assemblea condominiale o di singoli condòmini, la cui tutela dovrebbe essere il perno della disciplina legislativa inerente alla funzione assembleare.
La pronuncia più recente
A favore dell'ammissibilità della revoca giudiziale dell'amministratore in regime di prorogatio si è espresso il Tribunale di Catanzaro con un decreto pubblicato il 15 giugno 2022 all'esito di un ricorso promosso ai sensi dell'articolo 1129 del Codice civile e dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile nei confronti della società che amministrava il condominio. Con il ricorso, i condòmini ricorrenti imputavano alla resistente una serie di inadempienze nella gestione del condominio tra le quali la mancata esecuzione di alcune delibere assunte dall'assemblea e la mancata riscossione forzosa degli oneri condominiali in danno dei condòmini morosi con conseguente esposizione debitoria del condominio nei confronti dei fornitori e del comune per il mancato pagamento dei canoni relativi alla fornitura dell'acqua.
Nel costituirsi nel giudizio, la resistente, oltre a sostenere l'infondatezza del ricorso, eccepiva la cessazione della materia del contendere a seguito delle dimissioni irrevocabili che erano state dalla stessa presentate. Il Tribunale, dopo aver dato atto che nel corso del giudizio la società amministratrice del condominio non aveva fornito nessuna giustificazione in merito a quanto contestato dai condòmini sulla gestione dell'ente condominiale, ha dato ragione a questi ultimi ritenendo fondate le lamentele relative alle irregolarità denunciate con il ricorso e disposto la revoca dell'amministratore.
Conclusioni
L'interesse dei condòmini alla revoca dell'amministratore del condominio in regime di prorogatio, ha osservato il giudice calabrese, non viene meno con le sue dimissioni in quanto in questo caso permane un interesse giuridico alla revoca ai sensi e per gli effetti del comma 13 dell'articolo 1129 del Codice civile, secondo il quale una volta disposta la revoca da parte dell'autorità giudiziaria, l'assemblea non può nominare nuovamente l'amministratore revocato.