Le spese per il lucernario fanno capo a chi ne ricava effettiva utilità
Sulla mia proprietà c’è un lucernario che da luce a un locale sottostante che è di un’altro proprietario; nel caso di riparazione come vanno sostenute le spese?
Il lucernario è un’apertura praticata sulla copertura di un edificio per illuminare il sottotetto o comunque gli ambienti sottostanti. Le aperture di questo tipo, sempre più in uso grazie alle nuove tecnologie, sono spesso protette da infissi specifici anche automatizzati.
Ciò posto i lucernari possono essere considerati condominiali se danno luce ad una parte comune, mentre devono essere ritenuti di proprietà esclusiva se a servizio di una unità immobiliare (soffitta, mansarda) di proprietà esclusiva.
La Corte di Cassazione, a tal riguardo, precisa che la natura di bene comune, agli effetti dell’art. 1117 del Codice civile, di un lucernaio costituente pertinenza ed ornamento di un appartamento compreso nell’edificio va accertata non già in base al dato che esso contribuisce a formare la struttura architettonica dell’edificio medesimo, quanto in base al criterio della sua precipua e prevalente funzione protettiva od ornamentale ed alla relativa efficacia decorativa dell’intero stabile (Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Ordinanza 18 gennaio 2019 n. 1422).
Ne consegue che le spese di manutenzione del lucernaio seguono l'utilità arrecata a chi se ne avvale. Nel caso del lettore, secondo la descrizione resa, le stesse dovrebbero fare capo al proprietario dell'immobile sottostante il lucernaio stesso.
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