Le spese relative a una cosa che serve solo alcuni condòmini sono a carico solo di questi ultimi
L’obbligo di contribuire alle spese deve essere fondato sull’utilità che ad ogni singola proprietà esclusiva può derivare dalla cosa comune sicché se la cosa oggetto dell’intervento non può servire ad uno o più condòmini non vi è obbligo di contribuire alle spese. Il criterio della ripartizione delle spese in relazione all’uso trova ulteriore regolamentazione nell’ipotesi di condominio parziale, configurabile ex lege tutte le volte in cui un bene risulti, per le sue obiettive caratteristiche strutturali...