Le tabelle millesimali possono essere modificate, corrette e approvate solo dall’assemblea dei condòmini
Sono da considerarsi illegittime sia le ratifiche a posteriori con effetto retroattivo sia le autorizzazioni preventive alla correzione dei dati
Non è ammissibile un'approvazione delle tabelle millesimali per facta concludentia , né una approvazione “postuma” avente effetti retroattivi. Sia la ratifica che le modifiche o le correzioni delle tabelle millesimali devono essere sempre approvate dall'assemblea dei condòmini (articolo 69, comma 1, Disposizioni di attuazione del Codice civile).
Nessun mandato per l’amministratore
Qualora la tabella millesimale risulti viziata da errori originari o da sopravvenute sproporzioni, a tali situazioni deve comunque rimediare la maggioranza assembleare di cui all'articolo 1136, comma 2, Codice civile, per ripristinarne la correttezza aritmetica (articolo 69, comma 1, Disposizioni attuative del Codice civile). L’assemblea, infatti, non può reputare sufficiente conferire all'amministratore o a un tecnico un mandato volto a correggere eventuali errori delle tabelle millesimali, bypassando un’ulteriore approvazione successiva.
I fatti di causa
Sulla base di tali princìpi, la Cassazione ( ordinanza 24085/2022 ) ha respinto il ricorso presentato dal condominio avverso alla sentenza della Corte d'appello con la quale quest'ultima, rigettando il gravame avanzato contro la pronuncia del Tribunale, aveva confermato la dichiarazione d’invalidità della deliberazione assembleare avente ad oggetto l'approvazione del consuntivo 2014 e del preventivo 2015, impugnata dalla condòmina, perché le spese erano state ripartite non in base a valori millesimali della tabella di proprietà approvata dall'assemblea ma sulla base dei nuovi valori modificati e mai approvati. Il convenuto condominio sosteneva che la stessa assemblea, che aveva approvato la tabella, aveva deliberato di conferire mandato all'amministratore di applicare alcuni correttivi, consistenti in modeste modifiche, cui aveva provveduto il tecnico incaricato, senza che vi fosse necessità di nuova approvazione formale.
La Corte d'appello, di contrario avviso, aveva ritenuto che le tabelle millesimali viziate da errori, avvenuta la correzione, devono essere sempre sottoposte all'approvazione dell'assemblea, non essendo legittima né un’approvazione a posteriori con effetti retroattivi né un'autorizzazione preventiva alla modifica delle tabelle. Nel commento in esame l'assemblea, con il conferimento al tecnico del mandato volto a correggere gli errori senza che vi fosse necessità di una nuova approvazione formale, aveva implicitamente “già approvato” la nuova tabella tanto che «la redazione del bilancio consuntivo 2014 e di quello preventivo del 2015 e dei rispettivi piani di riparto era avvenuta sulla base di una tabella modificata mai sottoposta alla approvazione dell'assemblea».
La Cassazione, nel condividere motivazioni della Corte di merito, ha respinto il ricorso precisando ulteriormente che l’assemblea non può deliberare validamente una ripartizione provvisoria dei contributi tra i condòmini a titolo di acconto salvo conguaglio, ove sono disponibili tabelle millesimali approvate, non ancora modificate dall'assemblea e, pertanto, vigenti.