Legittima la delibera che dispone il reimpiego del fondo opere straordinarie
L’articolo 1135 del Codice Civile demanda all’assemblea l’approvazione delle opere di manutenzione straordinaria e le innovazioni, con obbligo di costituzione di un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori. Se però nel corso dei lavori, per un qualunque motivo, venga cambiata l’impresa, l’amministratore non è tenuto a restituire i fondi accantonati, ma può reimpiegarli in base al preventivo della nuova ditta appaltatrice che proseguirà le opere. In questi termini, Tribunale di Roma...
Amministratori: quorum unico per la nomina e la conferma
di Augusto CirlaL'Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 9 giugno 2025 L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 9 giugno 2025
Sospensione dell’acqua al condomino moroso: l’accesso coattivo all’immobile può essere disposto solo dal giudice
di Luca Savi - coordinatore scientifico Unai Bergamo