Condominio

Legittima la delibera che dispone il reimpiego del fondo opere straordinarie

di Matteo Rezzonico

L’articolo 1135 del Codice Civile demanda all’assemblea l’approvazione delle opere di manutenzione straordinaria e le innovazioni, con obbligo di costituzione di un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori. Se però nel corso dei lavori, per un qualunque motivo, venga cambiata l’impresa, l’amministratore non è tenuto a restituire i fondi accantonati, ma può reimpiegarli in base al preventivo della nuova ditta appaltatrice che proseguirà le opere. In questi termini, Tribunale di Roma...