Condominio

Manutenzione parapetti a carico del proprietario del lastrico solare se servono alla praticabilità dello stesso

Esistono pertanto deroghe al principio sancito dall'articolo 1126 Codice civile in relazione alla ripartizione delle spese

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di Rosario Dolce


La previsione contenuta nell'articolo 1126 Codice civile non è un totem in ordine ai criteri da adottare per la ripartizione delle spese di manutenzione della copertura e per quelle ancora riguardanti il parapetto e il cornicione. Il Tribunale di Milano con l'ordinanza del 18 agosto 2022 riflette sul punto e arriva a legittimare soluzioni differenti da quella segnata dalla norma in considerazione, per specifici casi.

La vicenda in esame

Il caso da cui prende spunto la controversia riguarda – per grosse linee – i danni arrecati alla facciata condominiale da opere interne realizzate da parte del proprietario nella propria terrazza a livello, posta nella sommità del fabbricato (si trattava di interventi che hanno modificato l'assetto stratigrafico del lastrico solare e la conformazione del perimetro interno dello stesso, da cui la modifica delle pendenze per la raccolta delle acque meteoriche).Il condominio, a distanza di anni dalla relativa realizzazione, preoccupato dalla escalation delle infiltrazioni e dei danni visibili sulla facciata e anche sul frontalino esterno decideva di agire in via di urgenza contro il proprietario per chiedere e ottenere la riduzione in pristino stato della copertura.

Le risultanze della consulenza tecnica

Lo svolgimento della Ctu tecnica, nella terrazza in disamina, aveva portato a dimostrare che, in effetti, la copertura fosse stata integralmente stravolta, per pendenze, al fine di ottenere anche la possibilità di realizzare una sorta di serra vetrata in quota. Il tecnico del tribunale, ad ogni buon conto, aveva elencato e computato una serie di opere edili necessari per la riduzione in pristino del terrazzo e il rifacimento del frontalino esterno.Ed è proprio su questi ultimi punti, che il giudice milanese interviene, discostandosi dalla portata dell'articolo 1126, Codice civile, ivi precisando – pur nel richiamo di precedente giurisprudenza di legittimità (Cassazione 8669/1990 e successive conferme) – che la disposizione dell’articolo 1126 Codice civile, si riferisce alle riparazioni dovute a vetustà e non a quelle riconducibili a difetti originari di progettazione o di esecuzione dell’opera, indebitamente tollerati dal singolo proprietario.

In tale ultima ipotesi – così soggiunte - ove trattasi di difetti suscettibili di recare danno a terzi (nella specie: imperfetta impermeabilizzazione e difetti nei canali di scarico delle acque piovane che avevano invaso le proprietà sottostanti) la responsabilità relativa, sia in ordine alla mancata eliminazione delle cause del danno che al risarcimento, fa carico in via esclusiva al proprietario del lastrico solare, ex articolo 2051 Codice civile, e non anche - sia pure in via concorrenziale - al condominio.

Quando i parapetti non sono parti strutturali

Per quel che riguardava, invece, i parapetti della terrazza e le relative piantane -che, nella fattispecie, pure non erano stati modificati dai resistenti nel corso della ristrutturazione – il tribunale meneghino ha rilevato in ordinanza che gli stessi non necessariamente vanno inclusi tra le parti strutturali di cui all'articolo 1126 Codice civile, qui disponendo – pur sempre per relationem (Cassazione 15389/2000)– che:« non sono a carico esclusivo del proprietario di questa le spese per il rifacimento dei parapetti o di altri simili ripari, in quanto esse servono non già alla copertura, ma alla praticabilità della terrazza».

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