Condominio

Mediazione e obbligo di partecipazione personale: è possibile conferire procura sostanziale dinanzi al notaio

In mancanza non si verifica la condizione voluta dalla legge per rimuovere l’improcedibilità delle cause per le quali la mediazione è obbligatoria

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di Eugenio Correale


Dalla rivista «L'amministratore» di Anaci, sede provinciale di Milano, il commento alla sentenza 393 del 25 febbraio 2022 del Tribunale di Genova, sezione sesta.

I fatti di causa

La normativa in materia di procedimento di mediazione prevede che ai relativi incontri devono partecipare le parti personalmente, ciò in quanto la necessità dell’anzidetta partecipazione è connaturata alla ratio sottesa a tale procedura. Ne deriva quindi che, in caso di impossibilità della parte a presenziare personalmente alla mediazione, la medesima può delegare un terzo conferendogli poteri sostanziali mediante procura notarile.

Il contatto diretto tra le parti

La sentenza in commento trova importante precedente nella pronuncia della Cassazione 8473 del 27 marzo 2019, che ha illustrato la ratio della normativa sulla mediazione delle controversie civili: «il successo dell’attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie alla interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi, ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l’acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione, favorendo al contempo la prosecuzione dei rapporti commerciali».

Ne deriva la essenzialità della partecipazione personale delle parti, dato che soltanto il dialogo diretto tra le parti innanzi ed un soggetto terzo ed imparziale consente di istituire i presupposti voluti dal legislatore e diventa possibile individuare un punto di reciproca soddisfazione degli interessi confliggenti ed istituire un nuovo rapporto tra i litiganti. Ne deriva un primo corollario, poiché la giurisprudenza ormai molto copiosa reputa che se al primo incontro di mediazione non partecipano le parti personalmente, ma soltanto i loro avvocati, la mediazione non può dirsi celebrata ritualmente.

La rimozione dell’improcedibilità

In difetto della presenza delle parti o di loro delegati muniti di valida procura sostanziale non si verifica la condizione indispensabilmente voluta dalla legge per rimuovere la condizione di improcedibilità delle cause per le quali la mediazione è obbligatoria (così, Tribunale Roma sentenza del 27 giugno 2019; Tribunale Vasto sentenza del 17 dicembre 2018, Corte d’appello di Napoli - ordinanza del 23 maggio 2018, Tribunale Napoli Nord - sentenza del 28 giugno 2018, Tribunale Treviso - sentenza del 25 maggio 2018, Tribunale Bergamo - ordinanza del 19 gennaio 2018, Corte d’appello Milano - sentenza del 10 maggio 2017, Tribunale Pavia - ordinanza del 09 marzo 2017).

Firma della delega autenticata da un notaio

Vi è di più: la delega a partecipare al primo incontro di mediazione è ammessa solo per giustificato motivo e comunque purché al procuratore siano conferiti poteri sostanziali per definire la vicenda. Non basta: numerose sentenze ritengono che la firma apposta sulla procura debba essere autenticata da un notaio e che non sia valida la eventuale autentica del difensore. Il Tribunale di Velletri (sentenza 1247/2018) si è allineato a tale tesi. Si potrebbero ricordare ulteriori sentenze, ma si preferisce riferire che la tesi della necessità della procura notarile, pur essendo condivisa dalla giurisprudenza prevalente, attende ancora ulteriori conferme.

È invece sin troppo chiaro l'approdo al quale è pervenuto il Tribunale di Genova nella sentenza in commento: «1) Dichiara la nullità della mediazione obbligatoria instaurata tra l’attore opponente e la convenuta opposta; 2) Per l’effetto, dichiara l’improcedibilità dell’azione monitoria svolta da (...) S.p.A. C.F./P. IVA e n. Rif. Registro Imprese di Genova: (...) nei confronti del sig. (...) (C.F. (...)); 3) Sempre per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto 440/2018». Oggettivamente, un vero disastro. Non occorre altro per chiarire la pericolosità del tema e l'opportunità di superare in radice ogni questione, in virtù della presenza personale della parte o della acquisizione di procura notarile comprendente i poteri sostanziali di conciliare la controversia.

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