L'esperto rispondeCondominio

Morosità e decreto ingiuntivo, così il riparto delle spese

Le spese derivanti dal debito maturato con il fornitore condominiale possono essere imputate in ragione delle tabelle millesimali

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di Rosario Dolce

La domanda

In un condominio le spese del riscaldamento centralizzato sono ripartite in base al consumo effettivamente registrato, in quanto ci sono i ripartitori su ogni termosifone. Per mancanza di liquidità sul conto corrente del condominio, non sono state pagate le bollette del gas, per cui il fornitore, dopo vari solleciti, ha interrotto l’erogazione e poi ha chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo, divenuto esecutivo. Il condominio deve adesso ripartire le spese per i consumi di gas non pagati, oltre alle spese legali e interessi. Considerato che il regolamento condominiale non prevede alcunché al riguardo, come dev’essere ripartito questo debito? In base ai consumi effettivamente registrati dai ripartitori, visto che è presente un sistema di contabilizzazione del calore, oppure in base ai millesimi di proprietà, in quanto si tratta di un atto giudiziario? Ci sono sentenze al riguardo?

 

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 9 dicembre 2024

Le spese derivanti dal debito maturato con il fornitore condominiale possono essere imputate ai condòmini in ragione delle tabelle millesimali di riferimento. Pertanto, se il debito che si deve fronteggiare con il decreto ingiuntivo nasce dalla morosità dell’ente condominiale - indipendentemente dalla circostanza che essa sia stata generata dalla omessa ripartizione...