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Nei casi di cessazione della materia del contendere vanno pagate solo le spese di giudizio comprovate

Se quest’ultimo non è stato avviato solo quelle spettanti al legale per la predisposizione del tentativo di mediazione obbligatorio

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di Luana Tagliolini

La revoca delle delibere condominiali impugnate in sede di mediazione, con conseguente cessazione della causa del contendere, implica la condanna di controparte alla rifusione delle sole spese dimostrate ( Tribunale di Roma, sentenza 5828/2023).

I fatti di causa

I proprietari di un immobile ubicato all'interno del condominio lo citavano in giudizio per sentir dichiarare l'invalidità delle delibere assunte nell'ambito di un'assemblea e impugnate, preliminarmente, mediante il procedimento di mediazione.Il condominio, due giorni prima dell'incontro di mediazione a cui non partecipò, aveva tenuto un'assemblea con cui erano state revocate tutte le deliberazioni oggetto dell'impugnativa attorea e aveva trasmesso copia del relativo verbale.

Gli attori costituitisi in giudizio, evidenziavano che il procedimento di mediazione si era concluso con esito negativo e, attesa l'avvenuta cessazione della materia del contendere conseguente alla revoca delle delibere impugnate, chiedevano procedersi, in applicazione del principio della cosiddetta soccombenza virtuale, alla condanna del condominio alla rifusione delle spese legali, sia per la fase di mediazione che per quella giudiziaria, ed altresì, ex articolo 96 Codice procedura civile.

Cessazione della materia del contendere e spese

Si costituiva in giudizio il condominio evidenziando come la notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio fosse avvenuta due mesi dopo la revoca da parte dell'assemblea del deliberato impugnato dagli attori e che, quindi, non aveva senso, in tale contesto, parlare di cessazione della materia del contendere come pure di interesse ad agire ex articolo 100 Codice di procedura civile di controparte attesa la revoca del deliberato censurato e l'insussistente prova in ordine all'effettivo esborso degli onorari in favore del legale di fiducia per la fase di mediazione.

Concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree, con condanna ex art. 96 Codice procedura civile.Il Tribunale condivideva l'insussistenza della cessazione della materia del contendere la quale «postula che sopravvengano nel corso del giudizio» fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, «dell’interesse al ricorso» perché, nel caso in esame, la revoca delle delibere contestate antecedentemente alla conclusione della procedura di mediazione aveva preceduto l'instaurato giudizio che era stato richiesto, dall'attrice, solo per la regolamentazione delle spese di lite.

Conclusioni

Lo stesso giudice precisava, inoltre, che le spese sostenute per l’assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l’attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa sottoposte all'onere della prova e intrinsecamente differenti rispetto alle spese processuali vere e proprie che non erano state sostenute a causa della cessazione della causa del contendere. Il Tribunale, per i su esposti motivi, aveva condannato il condominio al solo rimborso, in favore di parte attrice, delle sole spese di avvio di mediazione (euro 48,80) avendo prodotto, quest'ultima, in giudizio, unicamente il bonifico effettuato di tale spesa.