Nel supercondominio devono coesistere due tabelle millesimali, una generale e una di fabbricato
L'approvazione delle stesse è di pertinenza esclusiva dell'assemblea del supercondominio
A cura di Smart24Condominio
Quando si parla di supercondominio, si fa riferimento a una pluralità di edifici costituiti o meno in distinti condomìni, ma compresi in una più ampia organizzazione condominiale, legati tra loro dall’esistenza di talune cose, impianti e servizi comuni (quali il viale d’accesso, le zone verdi, l’impianto di illuminazione, la guardiola del portiere, il servizio di portierato) in rapporto di accessorietà con i fabbricati (Cassazione, sentenza 19939/2012).
La fattispecie trova linfa nell'articolo 1117 bis Codice civile, e, per quanto riguarda, il relativo funzionamento, dal punto di vista assembleare, nell'articolo 67 delle disposizioni di attuazione al Codice civile.
Nell'ambito del supercondominio la giurisprudenza è poi costante nel ritenere che devono preesistere due diverse tabelle millesimali, a seconda dei casi, ovvero una tabella che ragguaglia il preesistente rapporto proporzionalità tra i diversi edifici che costituiscono strutturalmente la compagine complessa, e un'altra ancora che invece ragguaglia il valore in disamina tra tutte le unità immobiliari che insistono all'interno della citata compagine. Infine, va detto che l'approvazione delle citate tabelle è di pertinenza esclusiva dell'assemblea del supercondominio, alla cui deliberazione si dovrà far capo per ascrivergli valore legale.