L'esperto rispondeCondominio

Nelle zone sismiche resta cedibile il superbonus relativamente a specifici interventi

Si tratta di quelli ricompresi in piani di recupero approvati dalle amministrazioni comunali alla data del 17 febbraio

di Annarita D’Ambrosio e Rosario Dolce

La domanda

La domanda
Sono proprietario di un immobile sito nel cosiddetto cratere, in provincia di Perugia, ovvero nella zona così definita dopo i noti eventi sismici del 2016, L’immobile ha subìto danni dai citati eventi, tanto da essere stato oggetto di ordinanza di sgombero da parte del Sindaco. Vorrei sapere:
- se, come in precedenza previsto, le incentivazioni del 110% abbiano termine al 31 dicembre 2025, derogando alle recenti disposizioni legislative e, se così non fosse, quali agevolazioni sono rimaste operative;
- il nostro studio si occupa di amministrazione di condomìni, molti dei quali, danneggiati dai citati eventi sismici; si confidava molto sulle agevolazioni previste dal cd 110%, per sopperire agli esorbitanti costi delle spese di ricostruzione, determinati dai consistenti aumenti dei prezzi dei materiali: vorrei sapere se la normativa preesistente è ad oggi operante o se è stata cancellata come è successo per altre.

A cura di Smart24Condominio
L'articolo 119 Dl 34/2020 prevede due modalità alternative di fruizione della detrazione: il superbonus “rafforzato” ed il superbonus “combinato”. Il primo è disciplinato dall'articolo 119, comma 4-ter, del Dl 34/2020 e prevede un aumento del 50% dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali sismabonus ed ecobonus, sostenute entro il 30 giugno 2022. Tali spese devono però riguardare esclusivamente gli interventi di ricostruzione dei fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al Dl 189/2016 e al Dl 39/2009, nonché in tutti i comuni colpiti da eventi sismici ed in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza dopo il 2008.

Il legislatore ha precisato che tali incentivi sono comunque alternativi ai contributi per la ricostruzione e possono essere fruiti per tutte le spese relative a fabbricati danneggiati, ad esclusione degli immobili destinati ad attività produttive. Il superbonus combinato è invece contenuto nel comma 4-quater dell'articolo 119, Dl 34/2020, e prevede che la detrazione 110% sia dovuta solo per «l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione» e deve ad ogni modo riguardare i comuni colpiti da eventi sismici a partire dal 1° aprile 2009 e che hanno dichiarato lo stato di emergenza.A differenza del superbonus rafforzato, non è presente alcun riferimento esplicito all'esclusiva fruizione dell'agevolazione da parte dei fabbricati danneggiati.

Ciò posto, con il decreto legge 11/2023 è stato confermato dal Governo Meloni lo stop alla cessione dei crediti: il che significa, che i condomìni che hanno previsto o che stanno realizzando lavori agevolati con il superbonus o altri bonus edilizi e hanno quindi già presentato la Cilas/Cila, ovvero dispongano di una deliberazione anteriore al 16 febbraio 2023, potranno iniziare o continuare i lavori con il regime fiscale previgente e potranno quindi scegliere se beneficiare delle detrazioni fiscali Irpef oppure ricorrere agli strumenti dello sconto in fattura o cessione del credito.

Per costoro, quindi, non è cambiato nulla e hanno unicamente l'obbligo di comunicare entro il 31 marzo 2023 all'agenzia delle Entrate l'opzione della cessione del credito relativo alle spese sostenute nel 2022 o alle rate residue delle spese del 2020 e 2021.In generale, chi abbia comunicato o richiesto titoli per effettuare gli interventi anche se non ha ancora avviato i lavori e non ha fatto ancora alcun pagamento avrà comunque la possibilità di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito. Viceversa, chi non avrà ancora presentato la Cilas o richiesto il titolo edilizio, ovvero nel caso del condominio che non disponga di una deliberazione antecedente, si potrà solo beneficiare della detrazione Irpef.

Nelle zone sismiche 1, 2 e 3 , precisa il Dl 11/2023 convertito nella legge 38/2023, resta cedibile il superbonus relativo a interventi ricompresi in piani di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione urbana (comunque denominati) approvati dalle amministrazioni comunali alla data del 17 febbraio.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©