Niente soccombenza virtuale se la delibera lesiva è sostituita da una rispettosa dei diritti dei condòmini
L’istituto prevede che il giudice, pur ritenendo terminato un giudizio, determini comunque quale sarebbe stata la parte soccombente e la condanni a sostenere le spese della lite
Con l'ordinanza Cassazione sezione II, 9 maggio 2023, numero 12255 la Suprema corte specificava un importante principio in tema di diritto condominiale sostanziale e processuale. La vicenda iniziava con l'impugnazione di una delibera condominiale da parte di due condòmini. La delibera in questione seguiva una precisa disposizione del condominio di adibire a parcheggio uno spazio del cortile condominiale. A parere degli impugnanti, tuttavia, la delibera determinava i confini del parcheggio in modo lesivo rispetto al loro diritto ad accedere al proprio garage privato.
I fatti di causa
Nel corso del giudizio di impugnazione il condominio aveva pronunciato nuova delibera che, sostituendosi alla prima, aveva modificato gli spazi del parcheggio nel cortile, salvaguardando il diritto di accesso all'autorimessa privata dei citati condòmini.Il Tribunale prima, e la Corte d'appello poi, nel pronunciarsi sul merito del giudizio, dichiaravano cessata la materia del contendere, avendo nelle more il condominio annullato la delibera impugnata e sostituito la stessa con una più precisa deliberazione.Quanto alle spese di lite, i giudici di merito avevano decretato la compensazione per il 50% delle stesse, condannando però i condòmini a corrispondere la restante metà delle spese al condominio e sostenendo – in buona sostanza – che comunque la delibera che aveva stabilito il diritto di parcheggio nel condominio fosse tutto sommato corretta.
Il ricorso alla Suprema corte
La vicenda approdava quindi in Cassazione, a seguito del rigetto delle ragioni dei condòmini da parte dei giudici di merito.Il ricorso in Cassazione, in buona sostanza, specificava come la decisione d'appello fosse viziata in quanto in primis il giudice non aveva valutato che nella delibera impugnata vi era una previsione di uno spazio di metri 13,90 per il parcheggio tra il cancello del condominio e il garage dei ricorrenti, e che tale misura avrebbe compromesso l'accesso al box privato degli stessi. Secondariamente, i ricorrenti contestavano il principio di attribuzione delle spese di lite con la loro cosiddetta «soccombenza virtuale».
Si definisce soccombenza virtuale quella operazione con la quale il giudice, pur ritenendo cessata la materia del contendere e terminando così un giudizio, determina comunque quale sarebbe stata la parte presumibilmente soccombente e la condanna a sostenere le spese della lite che questa con tutta probabilità avrebbe comunque perso. Nel caso in questione, sostenevano i ricorrenti, l'applicazione del predetto principio era stata scorretta in quanto la seconda delibera (che aveva sostituito quella impugnata) aveva comunque precisato che il parcheggio nel cortile sarebbe stato consentito «nei limiti in cui non sia ostacolato l'accesso al garage di proprietà dei signori condòmini ed in particolare dei signori [OMISSIS]».
Conclusioni
Con l'ordinanza in commento la Cassazione accoglieva i due motivi di ricorso sopra evidenziati e rinviava il giudizio alla Corte d'appello per una nuova valutazione nel merito. Secondo la Cassazione, infatti, nell'applicare il principio di soccombenza virtuale la Corte d'appello non poteva prescindere dall'esame del merito dell'impugnativa.La previsione, nella nuova delibera, di un limite al diritto di parcheggio con espressa tutela dell'accesso al garage dei ricorrenti, quindi, avrebbe dovuto essere visto (nel complesso con le altre prove prodotte) come un riconoscimento della ragione dei ricorrenti in merito alla lesività dei loro diritti della delibera impugnata.