No all’ingiunzione fiscale da parte delle società che gestiscono il servizio integrato idrico
Si ritiene che la procedura speciale spetti solo alla Pa perchè le società miste non hanno potere di autoaccertamento dei tributi
No all'ingiunzione fiscale per recuperare i canoni dell'acqua contro il condominio anche se ad emetterlo è una società mista, pubblico-privata. I titolari di legittimazione attiva nel suddetto procedimento ingiuntivo “speciale” rimangono esclusivamente i soggetti indicati nella norma, ovvero lo Stato e gli altri enti pubblici. All'importante pronuncia perviene il Tribunale di Milano con sentenza numero 6575 pubblicata il 29 luglio 2021, destinata a lasciare un solco sul piano nazionale.
Cos'è la ingiunzione fiscale?
La cosiddetta “ingiunzione fiscale” rappresenta un procedimento speciale, derogatorio rispetto all'ordinaria procedura di ingiunzione, che combina in sé gli strumenti del decreto ingiuntivo e del precetto e presuppone l'autoaccertamento del tributo da parte dell'ente pubblico, titolare di uno specifico potere impositivo. Sul punto, si è pronunciata la Cassazione, sezione I civile, con sentenza 2965 del 17 maggio 1981: «l'ingiunzione fiscale è manifestazione del potere di autoaccertamento ed autotutela della Pubblica amministrazione in materia tributaria, ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto». (conforme Cassazione 11368/2002).
La fonte normativa
L'articolo 2 Regio decreto 630/1910 costituisce una legge eccezionale e, in quanto tale, non può essere applicato, ai sensi dell'articolo 14 delle disposizioni sulla legge in generale (cosiddette «preleggi») che vieta il ricorso all'analogia per quanto riguarda le norme penali ed eccezionali, a soggetti diversi ed ulteriori, oltre a quelli specificamente individuati dalla norma, ovvero lo Stato e gli altri enti pubblici. Questi ultimi, in quanto titolari dei poteri di autoaccertamento e di riscossione dei tributi, discendenti dal più ampio potere di autotutela di cui gode la Pubblica amministrazione, possono giovarsi dell'ingiunzione “fiscale” di cui agli articoli 2 e 3 Rd 639/1910, tanto per le entrate di natura pubblicistica quanto per i corrispettivi di natura privatistica, derivanti da un rapporto contrattuale.
Sul punto, Cassazione 4028/1979: «Il ricorso al procedimento ingiunzionale, di cui al Rd 14 aprile 1910, numero 639, è previsto per le entrate patrimoniali degli enti pubblici, e cioè per quei proventi che derivino da un rapporto, sia pubblicistico che di natura contrattuale, per il godimento di un bene operizio, in diretta connessione con la normale attività istituzionale degli enti medesimi» (conforme Cassazione 16855 /2004).
Ingiunzione fiscale e canone idrico
Ora, nella fattispecie il servizio integrato idrico nel territorio dell'Ato della città metropolitana di Milano era stato affidato ad una società «in house providing» (figura recentemente recepita dal legislatore italiano nell'articolo 5 Dlgs 18 aprile 2016, numero 50, nuovo Codice dei contratti pubblici) che, in quanto tale, ciò nonostante, è stata ritenuta carente dei poteri di autoaccertamento che legittimano l'emissione del provvedimento ingiuntivo di cui trattasi.
A tal fine è stato argomentato che le cosiddette “società miste”, ancorché aventi capitale sociale integralmente pubblico ed incaricate in via esclusiva di gestire un servizio pubblico, sono, in ogni caso, soggetti distinti dallo Stato e dagli enti pubblici e sono del tutto prive del potere di autoaccertamento dei tributi e non possono, quindi, giovarsi del procedimento di “ingiunzione tributaria” che la norma speciale di cui all'articolo 2 Regio decreto 639/1910 riserva in via esclusiva al potere d'imperio della Pubblica amministrazione.