Condominio

Non sempre l’occupazione abusiva di un terreno deve ritenersi danno che non necessita di prova

Ai fini del risarcimento, la Cassazione ha precisato che ne va richiamata la mancata redditività che può essere anche presunta

immagine non disponibile

di Rosario Dolce

Il termine «in re ipsa» significa letteralmente «in se stesso». Frequentemente si dice che il danno è in re ipsa, per assumere che in giudizio, in fase processuale non è, o meglio non dovrebbe essere richiesta, una prova del danno, in quanto la verificazione del fatto è, o meglio dovrebbe essere, valutata di per sé come il danno. Ma sarà vero? Non sempre è proprio così.

Il caso specifico
Lo sa bene ad esempio il proprietario di un terreno occupato abusivamente da un terzo. Quest'ultimo chiedeva. una volta accertata l'occupazione sine titulo (cioè abusiva), che gli venisse corrisposto il danno da lucro cessante, vale a dire il nocumento subito a causa del mancato godimento della rispettiva proprietà, nelle more anzidette. Ma, né in primo grado, né in secondo grado la sua richiesta ha avuto benevole sorte.Il proprietario danneggiato decide, allora, di rivolgersi alla Cassazione, richiamando alcuni arresti giurisprudenziali in cui si riferisce che, per l'appunto, nella fattispecie da egli sperimentata, si è sempre riferito che il danno sia in re ipsa.

La pronuncia della Suprema corte
I giudici di legittimità (con sentenza 33027/2021), tuttavia, negano la sussistenza di incertezza sul punto, e, anzi, ribadiscono la necessità che in casi di occupazione abusiva dell'immobile (ma non solo) occorre, pur sempre, palesare, già a livello presuntivo, un danno da mancata reddittività. A tal riguardo, viene spiegato che la giurisprudenza relativa al danno da illegittima occupazione di un immobile non contiene alcun contrasto di sorta. Anche il danno in re ipsa è, d'altronde, un danno-conseguenza, per cui necessità di una prova. Tale prova, però – così soggiunge il decidente -, può essere data anche tramite presunzioni, dovendosi presumere la naturale fruttuosità di un bene immobile ed essendo la presunzione una prova prevista e regolata dalla legge.

Ciò non di meno, la circostanza va allegata, per tempo nel corso del processo. La tesi contraria – come quella affermata dal ricorrente - non sarebbe apprezzabile, perchè equivarrebbe, sostanzialmente, come esonerare il danneggiato anche dagli oneri di allegazione, con conseguente lesione del diritto di difesa di controparte, costruendo una presunzione di natura sostanzialmente punitiva, in contrasto con i principi affermati dalle sezioni Unite della Cassazione nella sentenza 16601/2017, secondo cui il superamento della finalità compensativa dello strumento risarcitorio è riservato al legislatore (in punto, vedasi, Cassazione 13071 del 25 maggio 2018).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©