Non sempre sono da ripartire le spese di potatura delle piante del complesso immobiliare
Se sono poste su suolo di proprietà esclusiva non è detto che siano di utilità comune per il decoro dell’intero edificio
Le spese di potatura degli alberi insistenti su suolo privato spettano a tutti i condòmini qualora si tratti di piante funzionali al decoro dell'intero edificio. In tali casi, infatti, non si guarda alla titolarità del bene ma alla sua utilità. Perché accada, però, tale caratteristica va dimostrata. Lo precisa il Tribunale di Roma con sentenza 17255 del 5 novembre 2021.
La vicenda
Apre la controversia un avvocato, sia in proprio che come rappresentante della comunione ereditaria su un immobile. L'assemblea, contesta, aveva deliberato sui costi necessari per la manutenzione, potatura e per l'abbattimento di due pini insistenti nei giardini privati, tra cui uno sito nel proprio, come se fossero beni esclusivi e non condominiali. Quei pini, sottolinea, non solo erano stati piantati dall'originario costruttore ma erano elementi di pregio e decoro di tutto il complesso. Peraltro, lo stesso condominio ne aveva sempre riconosciuto la natura comune occupandosi della loro manutenzione. Di qui, la richiesta di dichiarare nulla la delibera con tutte le conseguenze sulla divisione delle spese, da spartirsi in base ai millesimi di proprietà, e sui consensi doverosamente unanimi per l'eventuale abbattimento. Ciò, salvo deroga per motivata e fondata urgenza legata ad una provata pericolosità delle piante.
Il condominio insiste sulla natura privata dei pini. Lo si evinceva, marca, intanto dal regolamento che poneva a carico dei proprietari dei giardini la loro manutenzione ordinaria ed extra. Il fatto, poi, che negli anni fosse stato l'ente ad occuparsene sarebbe stato smentito dalle numerose delibere con cui amministratore e condòmini invitavano i proprietari a provvedere a tale manutenzione. Tesi accolta e domanda del legale bocciata. L'uomo, del resto, aveva fondato la sua impugnazione partendo dal presupposto che il pino, pur insistendo nel giardino di sua proprietà, avesse funzione estetica e decorativa per tutti i condòmini.
Il concetto di parte comune
Sul punto, premette il giudice, sono parti comuni tutte quelle necessarie all'uso comune ove il titolo non disponga diversamente. Anche gli alberi e le piante, quindi, se presenti nelle parti comuni dell'edificio. Nella vicenda, tuttavia, l'albero non era collocato su una parte comune. Non solo. Il regolamento dettava espressamente l'obbligo per i proprietari delle zone a giardino e delle fioriere annesse agli appartamenti di curare la manutenzione dei prati e delle piante di proprietà così da mantenerli puliti ed efficienti con libero accesso dell'amministratore per provvedere alle opere necessarie.
Al contrario, nel regolamento non veniva menzionata la funzione decorativa dei pini né era stato accertato che fossero stati piantati dal costruttore al momento dell'edificazione. Ebbene, se era vero che per costante principio giurisprudenziale le spese di potatura degli alberi, anche se insistano su suolo esclusivo, spettano a tutti allorché si tratti di piante funzionali al decoro dell'intero edificio – fondandosi la partecipazione agli oneri condominiali sull'utilità e non sulla proprietà – era pur vero che nella situazione concreta il legale non aveva provato i rilievi formulati. Si motiva in questi termini, la decisione del Tribunale di Roma di rigettarne le richieste confermando la validità ed efficacia della delibera impugnata.
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di Carlo Pikler - Centro studi privacy and legal advice