Norme anticendio, obbligo di adeguare l'autorimessa
Ai fini dell’adeguamento alla normativa sulla prevenzione di incendio, tenuto conto delle finalità di quest’ultima, quello che conta non è tanto la destinazione catastale dei locali – attualmente a uso deposito – quanto la destinazione in atto, a uso posto auto. L’adeguamento è dunque obbligatorio e il lettore non può dissociarsi dalla spesa a norma dell’articolo 1121 del Codice civile, sia perché l’adeguamento alla prevenzione incendio non costituisce innovazione, sia perché l’impianto di prevenzione dell’edificio condominiale non è suscettibile di utilizzazione separata.
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