Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione. La disciplina è prevista dall’art. 53 del D.Lgs. 79/2011 (Codice del Turismo). Nel caso di occupazione illegittima di tale alloggio, si adotta lo strumento processuale dell’art. 700 cod. proc. civ.
Inquadramento normativo
Le locazioni per “finalità turistiche” non sono soggette agli artt. 2,3,4,4-bis, 7,8 e 13 della legge 431/1998, e non devono conformarsi ai due principali modelli (libero o concertato) contrattuali previsti dalla legge. In mancanza di ogni altra indicazione, sembra chiaro che la normativa applicabile debba essere desunta dal Codice civile. Ad ulteriore conforto di questa tesi, il D.Lgs. 79/2011, all’art. 53, nel disciplinare le “Locazioni ad uso abitativo per finalità turistiche”, dispone che: “Gli...
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