Condominio

Opposizione a decreto ingiuntivo, l’impugnazione della delibera va proposta come azione non come eccezione

In assenza di una formale domanda riconvenzionale, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo non può esercitare un sindacato nel merito della delibera

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di Giovanni Iaria

Capita speso che i condòmini, nel proporre opposizione contro i decreti ingiuntivi ottenuti nei loro confronti dal condominio per il pagamento delle spese condominiali, deducono di non aver ricevuto né la convocazione all'assemblea né il verbale sulla scorta del quale è stata richiesta l'ingiunzione, chiedendone la revoca. È noto che la mancata convocazione di un condòmino all'assemblea non comporta la nullità ma l'annullabilità della delibera che può essere fatta valere nel termine perentorio di trenta giorni previsto dal secondo comma dell'articolo 1137 del Codice civile, che decorre dal momento della sua comunicazione.

La vicenda processuale

Con la sentenza 908, pubblicata il 17 aprile 2023, il Tribunale di Latina si è pronunciato su come il condòmino deve far valere, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il vizio della mancata convocazione all'assemblea condominiale e il mancato invio della relativa delibera. Nella vicenda esaminata, una condòmina proponeva, innanzi al Giudice di pace, opposizione contro un decreto ingiuntivo notificatogli dal condominio per il mancato pagamento di quote condominiali inserite nel bilancio consuntivo ed approvate dall'assemblea condominiale.

L'opposizione veniva rigettata dal Giudice di pace il quale osservava che la delibera sulla scorta della quale era stato richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto era valida ed efficacia, non essendo stata impugnata dalla condòmina opponente, né colpita da provvedimento di sospensione o di revoca, che solo avrebbe reso indebita l'approvazione e la ripartizione delle spese o di valutare eventuali errori e/o pagamenti pregressi. La decisione di primo grado veniva appellata dalla condòmina la quale, nel chiedere la riforma della stessa, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, deduceva di essere venuta a conoscenza dell'esistenza della delibera di approvazione del bilancio consuntivo solo con la notifica del decreto ingiuntivo e, pertanto, l'unico strumento per far valere i pregressi pagamenti delle somme oggetto dell'ingiunzione era l'opposizione al decreto ingiuntivo.

La decisione

Anche il Tribunale ha dato torto alla condòmina, ritenendo corretto l'iter logico- motivazionale seguito dal giudice di primo grado. Il giudicante, nel decidere la controversia, ha richiamato l'orientamento affermato di recente dalle Sezioni unite della Cassazione con la sentenza 9839 del 2021 secondo il quale, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di oneri condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, eccepita dalla parte o rilevata d'ufficio, della delibera assembleare sottesa all'ingiunzione, sia l'annullabilità della stessa, purchè quest'ultima sia dedotta, non in via di semplice eccezione ma in via di azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento da formulare nell'atto di citazione in opposizione nel termine perentorio di cui al secondo comma dell'articolo 1137 del Codice civile.

L'eccezione con la quale l'opponente al decreto ingiuntivo, emesso per la riscossione di contributi condominiali, deduca l'annullabilità della delibera assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione è inammissibile senza la richiesta da parte dello stesso opponente di una pronuncia di annullamento della predetta delibera. L'inammissibilità va rilevata e dichiarata d'ufficio dal giudice.

Conclusioni

Nel caso esaminato, ha concluso il giudice laziale, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo svoltosi in primo grado innanzi al Giudice di pace, la condòmina non ha impugnato la delibera assembleare posta alla base della richiesta di ingiunzione (deducendone l'omessa comunicazione della convocazione e del verbale di assemblea), ma si è limitata a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo sulla base di una presunta invalidità della delibera assembleare.

Tale deduzione, in assenza di una formale domanda riconvenzionale, non è idonea a consentire al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo di esercitare un sindacato nel merito della delibera e dunque di valutare la legittimità della pretesa creditoria fatta valere con l'ingiunzione fondata sulla delibera assembleare.

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