Condominio

Parità di genere per la convocazione dell'assemblea

Vanno convocati moglie e marito e non è valida la modalità di inserimento dell’avviso nella cassetta delle lettere per evitare le spese di spedizione

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di Luigi Salciarini

Il Tribunale di Cassino (sentenza 716 del 31 maggio 2023) mette un po' d'ordine alla convocazione dell'assemblea condominiale spazzando via il campo da prassi che, ancorché generalizzate, non sono conformi a legge. L'avvertimento agli amministratori di condominio (i quali sono i soggetti competenti e incaricati delle formalità di convocazione) è forte e chiaro: attenzione a dar corso a modalità che possono portare all'annullamento della deliberazione assembleare, con tutte le conseguenze che ne derivano (si pensi alla condanna alle spese legali che può arrivare ad importi considerevoli).

Invero, il richiamo è rivolto anche agli avvocati che, come difensori del condominio, sono implicitamente sollecitati a far valutare al loro assistito una rapida revoca della deliberazione assembleare contestata (quando risulti erroneamente convocata in base ad elementi oggettivi) in modo da provocare la cosiddetta «cessazione della materia del contendere» e limitare i danni, tanto più che un difetto formale può essere sempre rimediato con una successiva decisione di identico contenuto ma adottata rispettando la procedura prevista dal Codice civile.

La vicenda processuale

Nel caso sottoposto alla Corte laziale, una condomina, in comproprietà con il coniuge (convivente) di una porzione immobiliare facente parte dell'edificio, impugnava una deliberazione assembleare eccependo di non esser stata convocata, contrariamente a quanto avvenuto col marito destinatario di una formale convocazione a mezzo lettera raccomandata.Il condominio si costituiva in giudizio sostenendo l'infondatezza delle tesi avverse, atteso che i condòmini avevano concordato con precedente delibera che la convocazione alle assemblee poteva avvenire a mezzo avviso lasciato nella cassetta delle lettere per evitare le spese di spedizione.

Il giudice – sulla scorta delle sole risultanze documentali e senz'altra attività istruttoria – accoglie l'impugnazione ed annulla la deliberazione affermando che:
a) le modalità di convocazione dell'assemblea condominiale sono previste dalla legge (articolo 66 disposizioni attuative Codice civile che, come noto, prescrive, quali strumenti utilizzabili, la posta raccomandata, la posta elettronica certificata, il fax o la consegna a mano);
b) pertanto, detta norma non contempla l'immissione dell'avviso nella cassetta postale;
c) in ogni caso, tale ultima modalità non è idonea in quanto non consente di avere contezza di quando le parti abbiano ricevuto la convocazione;
d) detta norma non può essere modificata dalla volontà delle parti in quanto ha natura obbligatoria;
e) l'avviso di convocazione dev'essere comunicato a tutti i comproprietari anche se coniugi, atteso che, il rapporto di coniugio e/o di convivenza non limita i propri diritti.

No all’avviso lasciato solo in cassetta postale

In generale, la decisione appare conforme a principi sostanzialmente pacifici, tuttavia mostra, analizzandola con maggiore dettaglio, di non aver considerato un aspetto che avrebbe potuto avere influenza sull'esito del giudizio.Infatti, il fatto di non aver tenuto conto della precedente delibera assembleare con cui i condòmini hanno deciso di adottare (seppur in deroga al dettato del codice) la modalità di immissione in cassetta dell'avviso ha impedito di valutare se, con tale precedente decisione dell'assemblea, i singoli avevano in realtà rinunciato personalmente agli strumenti formali previsti dall'articolo 66 disposizioni attuative Codice civile (raccomandata a.r., pec) optando per la più agevole (ed economica) soluzione dell'avviso solo lasciato in cassetta.

Certamente una delibera assembleare “a maggioranza” non può conseguire tale ultimo effetto (non potendo vincolare, sul punto, i dissenzienti o gli assenti), ma non è da escludere che il verbale avesse potuto recare (anche) le sottoscrizioni dei presenti (oltre che quelle del presidente e del segretario) con conseguente riferibilità personale delle dichiarazioni ivi riportate (Tribunale Tivoli sentenza 5 aprile 2022 che, in un caso analogo, ha affermato che la convocazione a mezzo email non è prevista, ma non è vietata, e può essere ritenuta idonea «nel caso in cui sia stato lo stesso condomino ad esprimere la volontà di ricevere le convocazioni assembleari a mezzo e-mail ordinarie, sottoponendosi dunque volontariamente al rischio della mancata ricezione» – sostanzialmente nello stesso senso, sempre con riferimento alla posta elettronica ordinaria, anche Appello Brescia 3 gennaio 2019, numero 4).

Conclusioni

In ogni caso, va evidenziato come il deposito in cassetta postale dell'avviso corrisponde ad una modalità di convocazione non più valida, che si sarebbe potuta considerare nel regime antecedente alla riforma della disciplina condominiale di cui alla legge 220/2012, ma che attualmente, col “nuovo” testo dell'articolo 66 disposizioni attuative Codice civile, non è certamente più utilizzabile.

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