Condominio

L’invio della convocazione non può essere provato tramite la schermata del sito della società di spedizione

Quest’ultima infatti contiene indicazioni generiche, essendo priva persino del nominativo di chi abbia ricevuto l’avviso

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di Eugenia Parisi

Tre comproprietari impugnavano una delibera perché la convocazione dell’assemblea era giunta solo a due di essi; il condominio produceva la copia di distinta postale estratta dal sito delle Poste per dimostrare di aver convocato anche il terzo comproprietario. Il Tribunale di Vicenza, con sentenza 551/2023 ha accolto la domanda, annullando la delibera.

La convocazione in assemblea

La mancata comunicazione ai condòmini dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale ai sensi dell’articolo 66 disposizioni attuative Codice civile comporta l’annullabilità della delibera condominiale (Cassazione 6735/2020). All’avviso di convocazione, trattandosi di atto unilaterale privato non è applicabile il regime giuridico delle notificazioni degli atti giudiziari, ma unicamente i principi di cui all’articolo 1335 Codice civile. Per provare, quindi, il rispetto del termine dilatorio di cinque giorni, per il condominio sarà sufficiente e necessario, in applicazione del principio di conoscenza/conoscibilità, dimostrare la data di arrivo dell’avviso all’indirizzo del destinatario, cui quindi spetterà provare l’assenza di colpa nella non conoscenza/impossibilità di averne notizia (Cassazione 8275/2019).

L’avviso di giacenza se il destinatario non c’è

Con l’ulteriore precisazione che, laddove la convocazione sia stata inviata mediante lettera raccomandata e questa non sia stata consegnata per l’assenza del condomino (o di altra persona abilitata a riceverla), la data di arrivo coincide con il rilascio da parte dell’agente postale del relativo avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale, idoneo a consentire il ritiro del piego stesso, e non già in altri momenti successivi (ritiro della lettera o compimento della giacenza) (Cassazione 22311/2016). Inoltre, l’invio della comunicazione al domicilio anziché alla residenza, potendo portare comunque l’atto nella sfera di conoscibilità di quest’ultimo, è sufficiente a ritenere rispettate le formalità di cui all’articolo 66 disposizioni attuative Codice civile, sempre che venga provato il rispetto del termine dei cinque giorni.

La prova della ricezione dell’avviso

Nel caso di specie gli attori avevano negato, in assoluto, la ricezione della comunicazione. Posto che il condominio aveva, invece, inteso provare la regolare spedizione (e ricezione) dell’avviso alla parrocchia dove il comproprietario era incardinato, allegando copia della distinta e la semplice schermata del sito internet delle Poste, è opportuno interrogarsi su quale sia il regime probatorio in materia di spedizione di atti unilaterali ricettizi e il valore probatorio dei documenti prodotti. In tema di presunzione di conoscenza degli atti ricettizi, l’onere di provare l’avvenuto recapito all’indirizzo del destinatario grava sul mittente, il quale può avvalersi di qualsiasi mezzo di prova, e quindi anche di presunzioni, al fine di provare l’invio dell’atto in un luogo che, per collegamento ordinario o normale frequenza o preventiva indicazione, appartenga alla sfera di dominio o controllo del destinatario (Cassazione 11757/1999).

In quest’ottica, la dimostrazione del solo invio di una raccomandata, anche in mancanza dell’avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, da cui, in presenza di altri elementi, si può dedurre per presunzione la prova dell’arrivo dell’atto unilaterale al destinatario e della sua conoscenza (Cassazione 511/2019). Inoltre, il mittente deve produrre l’avviso di ricevimento, nel caso in cui lo stesso sia disponibile e certamente in tutti i casi in cui si discuta di un atto recettizio che, per espressa disposizione di legge, debba essere necessariamente inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La prova della conoscenza presunta

In tali ultimi casi, laddove la mancata produzione dell’avviso di ricevimento da parte del mittente non sia adeguatamente giustificata e/o non sussistano altri elementi di prova che dimostrino l’avvenuta consegna della raccomandata, il giudice di merito, in caso di contestazioni, non può ritenere dimostrata l’operatività della presunzione di conoscenza di cui all’articolo 1335 Codice civile solo in virtù della prova dell’invio della raccomandata, ma dovrà verificare l’esito dell’invio, in primo luogo, sulla base delle risultanze dell’avviso di ricevimento e, comunque, valutando ogni altro mezzo di prova utile (Cassazione 31845/2022).

La giurisprudenza ha costantemente negato che il deposito dell’avviso di ricevimento di una raccomandata a.r. (previsto ad esempio nelle notifiche giudiziarie) possa essere surrogato dalla produzione di stampa del sito delle Poste italiane (Cassazione 36900/2022). Va tuttavia osservato che la Suprema corte parrebbe adottare un orientamento diverso, laddove l’atto di cui si intenda provare la spedizione/ricezione sia atto unilaterale recettizio, come l’avviso di convocazione; a prescindere da ciò potrebbe ritenersi che la copia della schermata del sito delle Poste italiane, potrebbe almeno in relazione all’invio di atti unilaterali essere valorizzata come uno degli elementi presuntivi, da cui desumere il corretto invio/ricezione dell’atto.

L’esito

Tanto chiarito, il giudice ha ritenuto che il condominio non abbia dato prova non solo che l’avviso di convocazione fosse stato ricevuto, ma prima ancora che fosse stato spedito al domicilio del comproprietario. Anzitutto, avendo l’attore contestato la ricezione della raccomandata con cui fu inviato l’avviso, il condominio avrebbe dovuto depositare copia dell’avviso di ricevimento: infatti, anche se l’articolo 66 disposizioni attuative Codice civile non prescrive che l’avviso debba essere inviato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (prevedendo il comma 3 il solo invio con raccomandata), era emerso che nella copia della lettera prodotta compariva la dicitura A.R., sicché il condominio avrebbe dovuto produrre il relativo avviso, nel corso del giudizio.

Né la mancanza dell’avviso può essere supplita in via presuntiva, non sussistendo elementi da cui possa desumersi la ricezione della comunicazione: la distinta cumulativa allegata dal condominio, infatti, era priva dell’indirizzo specifico, contenendo la dicitura don B presso parrocchia.....; da tale documento non era possibile desumere l’indirizzo della parrocchia cui la comunicazione era stata inviata e se fosse stata effettivamente inviata a quella dove l’attore era parroco, sicché non era possibile concludere che la raccomandata era stata almeno spedita al domicilio.

Infine, anche la schermata del sito delle Poste italiane non consentiva di supplire alla mancata produzione dell’avviso, contenendo indicazioni generiche, non venendo peraltro indicato il nome della persona fisica a cui l’atto sarebbe stato consegnato. In conclusione, non avendo il condominio provato l’invio dell’avviso di convocazione per l’assemblea, la delibera è stata annullata ma, in ragione dell’orientamento mutevole della giurisprudenza di legittimità in materia di prova della comunicazione degli atti unilaterali recettizi e del valore probatorio della schermata internet del sito delle Poste, le spese di lite sono state compensate.

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