Condominio

Per i bonus edilizi necessari l’attestazione di conformità e l’asseverazione di congruità

Sono rilasciati da tecnici abilitati che hanno una grande responsabilità e che pertanto sono obbligati alla stipula di una polizza di assicurazione

immagine non disponibile

di Bianca Vanacore - Centro studi Naca

Per inquadrare la materia dobbiamo necessariamente prendere le mosse dal Dl 34/2020 (decreto Rilancio), convertito con modificazioni nella legge 77 del 17 luglio 2020 la quale, all'articolo 119, si occupa degli «Incentivi per l’efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici» in uno al cosiddetto decreto Requisiti del 6 agosto 2020 con particolare riferimento all’articolo 8 che si occupa delle «Asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni».

Anzitutto è necessario evidenziare che il Dl 157 / 2021, non convertito in legge ma, in buona sostanza, ripreso nella legge di bilancio 2022 (la 234/2021) ha introdotto l’obbligo di visto di conformità e asseverazione a tutti i tipi di bonus, anche quelli cosiddetti minori e quindi l'obbligo è previsto per bonus facciate, bonus ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

La differenza tra visto di conformità e asseverazione
Il visto di conformità è quel documento elaborato da un professionista abilitato necessario per verificare la regolarità delle dichiarazioni e delle documentazioni prodotte per ottenere il superbonus 110%. Con il visto di conformità, dunque, si certificano i presupposti che danno diritto alla detrazione. Il documento viene rilasciato dopo la trasmissione telematica di tutti i documenti. Il visto di conformità, di fatto, rappresenta la congruenza tra quanto utilizzato e quanto previsto dalla normativa. Attesa l’importanza che assumono nel procedimento previsto dall’articolo 119 della legge 77/2020 le asseverazioni e le attestazioni è necessario preliminarmente qualificare correttamente la natura dell’attività svolta dal soggetto abilitato al rilascio delle stesse.

Chi li rilascia
È importante, infatti, comprendere chi sono i soggetti abilitati al rilascio, ma, soprattutto, qual è il valore legale e fiscale di tali documenti.La legge impone che le varie attestazioni siano rilasciate da un tecnico abilitato, un soggetto, cioè, dotato di una particolare abilitazione o dall’appartenenza ad un ordine professionale, cui specifiche norme di legge gli attribuiscono un potere certificativo.Viene quindi richiesto il possesso di quei requisiti propri di coloro i quali esercitano un servizio di pubblica necessità ovvero di quei privati che, secondo l’articolo 359 Codice penale, svolgono altre professioni – diverse da quella sanitaria e forense - il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato ad avvalersi.

La definizione
Questo soggetto è pertanto un privato che, fuori dall’esercizio di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, svolge in nome e per conto proprio o di altro soggetto privato un’attività di carattere privato che, però, assume valenza di servizio di pubblica necessità quando la stessa è di ausilio alla pubblica amministrazione. In altri termini, si tratta di una professione che afferisce attività esterne alla pubblica amministrazione ma che sono in ogni caso di interesse pubblico.Questi soggetti hanno quindi una relazione con la pubblica amministrazione che autorizza e regola l’attività dagli stessi svolta e ne stabilisce i requisiti di accesso e i limiti di svolgimento. Si tratta, pertanto, di professioni qualificate in quanto per il loro svolgimento è necessaria l’iscrizione ad un albo professionale e/o la presenza di specifici requisiti di formazione o istruzione.

I requisiti del tecnico abilitato
Lo stesso articolo 119 della legge 77/2020, per il rilascio dell’Ape, fa riferimento ad un tecnico abilitato la cui individuazione viene ricavata dall’articolo 2 del Dpr 75/2013. La norma descrive il tecnico abilitato come un soggetto in possesso di uno specifico titolo di studio superiore (laurea o diploma di istruzione tecnica) ed «iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito di specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente» (articolo 2 comma 3) oppure «in possesso di un titolo di abilitazione professionale e di un attestato di frequenza, con superamento dell’esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici»(articolo 2 comma 4).

Allo stesso tempo il comma 11 dell’articolo 119, relativamente alla attestazione di conformità, rimanda ai professionisti indicati dalle lettere a e b dell’articolo 3 comma 3 Dpr 322/1998 ovvero commercialisti, ragionieri nonché i responsabili dell’assistenza fiscale Caf.Per quanto attiene alle asseverazioni di cui al comma 13, anch’esse devono essere predisposte da un tecnico abilitato la cui definizione è ricavabile da differenti norme di settore nonché dall’articolo 1 comma 3 lettera h del Dm del 6 agosto 2020.

I contenuti dell’asseverazione
L’asseverazione tecnica è quel documento che deve essere allegato alla richiesta del superbonus 110% nel momento in cui si invia telematicamente la pratica all’Enea. L’asseverazione tecnica viene rilasciata da un tecnico abilitato, come un geometra, un ingegnere o un architetto. Con l’asseverazione tecnica si dimostra di possedere tutti i requisiti tecnici per accedere al bonus e la congruità delle spese sostenute, ossia che i costi dichiarati nel computo metrico estimativo rispecchiano quelli degli interventi da fare.Il tecnico-asseveratore, usualmente il progettista termo-tecnico (e, in parte, anche colui che rilascia il visto di conformità), deve pertanto essere conscio di questa sua importante e insostituibile centralità nel procedimento e deve essere, contemporaneamente, conscio delle responsabilità che gravano su di lui.

Quando decade il beneficio
È fondamentale evidenziare che la non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 689/1981.In tale contesto, poi, si colloca l'accordo del 4 agosto 2021 tra il Governo, le Regioni e gli enti locali, concernente l'adozione della modulistica unificata e standardizzata per la presentazione della comunicazione asseverata di inizio attività (Cila-superbonus). È stato previsto l'inserimento, all'interno del modulo di Cila della seguente dicitura: «Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del Dpr 445/2000, sotto la propria responsabilità...».

La medesima dicitura viene poi ripetuta nella dichiarazione di asseverazione onde sottolineare, evidentemente, il ruolo di esercente un lavoro di pubblica necessità del progettista richiamandone anche le relative responsabilità penali. Da ultimo, anche per l’attestazione della riduzione del rischio sismico, la legge prescrive che la stessa venga redatta da «professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico» (articolo 119 comma 3 lettera b). I requisiti e i compiti di tali figure vengono poi delineate dall’articolo 3 del Dm (ministero Infrastrutture e Trasporti) 28 febbraio 2017 numero 58.

Considerazioni conclusive
La legge impone quindi, la presenza di un soggetto dotato di una particolare abilitazione o qualifica professionale in quanto si vuole garantire che gli esiti di un procedimento (articolato e complesso) in cui non è possibile un immediato intervento di controllo del soggetto pubblico, siano conformi ai dettami normativi che devono essere riconosciuti da soggetti qualificati ai quali la pubblica amministrazione affida il controllo e l’attestazione di conformità.

In altri termini su tali figure professionali ricade la responsabilità di un controllo che la Pa non è in grado di operare preventivamente. Ne consegue che i tecnici abilitati al rilascio delle predette attestazioni e asseverazioni sono obbligati alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni, comunque non inferiore a € 500.000,00 al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©