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Per la cedolare secca canone indicizzabile dopo la vendita

di Matteo Rezzonico

La domanda

La domanda
Nel marzo 2017 è stato sottoscritto e registrato un contratto di locazione abitativo 4+4. Nella clausola rubricata «Aggiornamento del canone» è stabilito che «la "Parte Locatrice" - per il primo quadriennio - dichiara di optare per il regime fiscale della "cedolare secca" di cui all'articolo 3 della legge 23/2011, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione. Di conseguenza, la "Parte Locatrice" - per il primo quadriennio - rinuncia alla facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone Istat». Nell'ottobre 2022 l’immobile oggetto del citato contratto di locazione viene ceduto. È possibile che il nuovo proprietario chieda al locatario - che non è cambiato - l'aggiornamento del canone secondo i dati Istat a partire dal 2017

La risposta de L'Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 27 marzo
A prescindere dal titolo sostanziale per il quale il locatore cessionario del contratto di locazione (o locatore subentrato) si sia sostituito nel precedente rapporto locatizio a ottobre 2022, è opportuno chiarire che - ove il locatore cessionario/subentrato abbia anche esso esercitato l’opzione per la cedolare secca - egli non ha diritto ad alcun aggiornamento del canone, valendo anche per lui l’articolo 3, comma 11, del Dlgs...