Per la cedolare secca canone indicizzabile dopo la vendita
Se il locatore opta per la cedolare secca, è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione, la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone
La risposta de L'Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 27 marzo
A prescindere dal titolo sostanziale per il quale il locatore cessionario del contratto di locazione (o locatore subentrato) si sia sostituito nel precedente rapporto locatizio a ottobre 2022, è opportuno chiarire che - ove il locatore cessionario/subentrato abbia anche esso esercitato l’opzione per la cedolare secca - egli non ha diritto ad alcun aggiornamento del canone, valendo anche per lui l’articolo 3, comma 11, del Dlgs 23/2011, secondo il quale, nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca, è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione, la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'Istat dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.
Nel caso in cui invece il locatore cessionario/subentrante non abbia optato per il regime della cedolare secca bensì per il regime di tassazione ordinaria (articolo 17 del Dpr 131/1986, Testo unico dell'imposta di Registro), in termini di diritto civile egli ha diritto all’aggiornamento del canone con decorrenza dal mese del subentro nel contratto di locazione (ottobre 2022). Il subentro (e il relativo regime fiscale) è stato infatti comunicato all’agenzia delle Entrate a mezzo di modello Rli.
Il locatore cessionario subentrato non ha invece alcun diritto di chiedere l’aggiornamento del canone con decorrenza dal 2017, periodo nel quale il precedente locatore aveva optato per l’applicazione della cedolare secca rinunciando all’aggiornamento.
I Quesiti più letti
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5