L'esperto rispondeGestione Affitti

Per la cedolare secca canone indicizzabile dopo la vendita

Se il locatore opta per la cedolare secca, è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione, la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone

di Matteo Rezzonico

La domanda

La domanda
Nel marzo 2017 è stato sottoscritto e registrato un contratto di locazione abitativo 4+4. Nella clausola rubricata «Aggiornamento del canone» è stabilito che «la "Parte Locatrice" - per il primo quadriennio - dichiara di optare per il regime fiscale della "cedolare secca" di cui all'articolo 3 della legge 23/2011, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione. Di conseguenza, la "Parte Locatrice" - per il primo quadriennio - rinuncia alla facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone Istat». Nell'ottobre 2022 l’immobile oggetto del citato contratto di locazione viene ceduto. È possibile che il nuovo proprietario chieda al locatario - che non è cambiato - l'aggiornamento del canone secondo i dati Istat a partire dal 2017

La risposta de L'Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 27 marzo
A prescindere dal titolo sostanziale per il quale il locatore cessionario del contratto di locazione (o locatore subentrato) si sia sostituito nel precedente rapporto locatizio a ottobre 2022, è opportuno chiarire che - ove il locatore cessionario/subentrato abbia anche esso esercitato l’opzione per la cedolare secca - egli non ha diritto ad alcun aggiornamento del canone, valendo anche per lui l’articolo 3, comma 11, del Dlgs 23/2011, secondo il quale, nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca, è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione, la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'Istat dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.
Nel caso in cui invece il locatore cessionario/subentrante non abbia optato per il regime della cedolare secca bensì per il regime di tassazione ordinaria (articolo 17 del Dpr 131/1986, Testo unico dell'imposta di Registro), in termini di diritto civile egli ha diritto all’aggiornamento del canone con decorrenza dal mese del subentro nel contratto di locazione (ottobre 2022). Il subentro (e il relativo regime fiscale) è stato infatti comunicato all’agenzia delle Entrate a mezzo di modello Rli.
Il locatore cessionario subentrato non ha invece alcun diritto di chiedere l’aggiornamento del canone con decorrenza dal 2017, periodo nel quale il precedente locatore aveva optato per l’applicazione della cedolare secca rinunciando all’aggiornamento.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©