Per le controversie locatizie è sempre competente il tribunale: mediazione possibile anche in appello
Tutte le liti in materia esulano dalla competenza del giudice di pace a seguito della soppressione dell'ufficio del pretore
La proprietaria di un immobile concesso in locazione otteneva dal giudice di pace, a suo dire competente per valore della causa, la condanna al risarcimento dei danni provocati dal suo locatore ed in secondo grado, il tribunale accoglieva l'appello dell'inquilino; la locatrice, quindi, ricorreva alla Suprema corte, ottenendo l'ordinanza della Cassazione 25155/2020 che confermava quanto deciso in appello.
La competetenza per materia
In particolare, la ricorrente evidenziava che fosse stata accolta l'eccezione d'incompetenza del giudice di pace sulla questione; in realtà, per gli ermellini, non vi erano dubbi sul fatto che, ove la pretesa creditoria abbia la propria fonte in un rapporto locativo – trattandosi di materia da ritenersi riservata alla competenza del tribuna le – resta comunque esclusa la competenza del giudice di pace, ancorché la pretesa riguardi un credito pecuniario d'importo non eccedente i cinquemila euro (Cassazione 28041/2019 che a sua volta sposa la tesi dell'ordinanza delle sezioni Unite 21582/2011 nonché di Cassazione 20554/2019 per cui espressamente tutte le controversie in materia di locazione esulano dalla competenza del giudice di pace a seguito della soppressione dell'ufficio del pretore, con esclusiva competenza attribuita al tribunale).
Il tentativo di mediazione
La conduttrice lamentava, inoltre, la non obbligatorietà del tentativo conciliatorio davanti al giudice di secondo grado; in realtà, l'articolo 5 comma 2 del Dlgs 28/2010, richiamando il suo comma 1 bis, stabilisce che l'invio alla mediazione non è discrezionale neppure in appello, qualora si tratti di controversie per cui il tentativo è obbligatorio, quali sono quelle locatizie. Sul punto, l'ordinanza della Cassazione 32797/2019 è chiara nello stabilire che il secondo giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione ed il comportamento delle parti, può disporre il tentativo, diventando, in tal caso quest'ultimo, condizione di procedibilità anche in app ell o. Del resto la ragion d'essere della mediazione è proprio quella della celerità della chiusura della vertenza e della deflazione del processo (Cassazione 24629/2015).