Condominio

Per il familiare convivente regole diverse rispetto al comodato

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di L.D.S.

Il superbonus compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori agevolati al 110 per cento.

L’agevolazione spetta a patto che: sostenga le spese dell’opera; la convivenza nell’unità immobiliare su cui fare l’intervento esista già al momento in cui si attiva la procedura finalizzata all’esercizio della detrazione, che coincide con il momento in cui iniziano i lavori.

I familiari conviventi non sono considerati comodatari e non è richiesta l’esistenza di un sottostante contratto di comodato (circolare 11 maggio 1998, n. 121/E, paragrafo 2.1). Questa interpretazione, quindi, distingue il contratto di comodato vero e proprio dalla situazione di convivenza del familiare. Per i familiari conviventi, quindi, non è necessario un apposito contratto di comodato.

Non è necessario che l’abitazione nella quale convivono il familiare e l’intestatario dell’immobile costituisca per entrambi l’abitazione principale (risposta del 14 luglio 2020, n. 215, circolari 12 giugno 2002 n. 50/E, risposta 5.1 e 10 giugno 2004 n. 24, risposta 1.10), ma è «necessario che i lavori stessi siano effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza» (risoluzione 12 giugno 2002, n. 184/E).

La detrazione spetta al familiare per i costi sostenuti per gli interventi effettuati su una qualsiasi delle abitazioni in cui si esplica la convivenza, purché tale immobile risulti a disposizione. Quindi, ad esempio, non spetta per gli immobili a disposizione di altri familiari (ad esempio, il marito non potrà fruire della detrazione per le spese di ristrutturazione di un immobile di proprietà della moglie dato in comodato alla figlia) o di terzi (risposta a Telefisco 2018 e risposta del 14 luglio 2020, n. 215).

Non è necessario, infine, che la convivenza sussista per l’intero periodo di fruizione della detrazione (risposta del 14 luglio 2020, n. 215).

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