Condominio

Per l’installazione dell’ascensore, la tutela dei disabili prevale su non comprovate lesioni al diritto di proprietà

In un’ottica di bilanciamento degli interessi domina l’impedimento della piena fruibilità degli appartamenti dei piani superiori da parte di soggetti con problemi di deambulazione

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di Eugenia Parisi

Alcuni condòmini hanno proposto impugnativa nei confronti di una delibera che approvava, con il loro dissenso, l’installazione di un ascensore condominiale mediante collocazione dell’impianto all’esterno dell’edificio; hanno chiesto, quindi, la sospensione cautelare dell’esecutività della delibera. Tale istanza è stata accolta ritenendo leso il diritto di proprietà esclusiva delle attrici, soprattutto in presenza di soluzioni tecniche alternative non considerate e per il pericolo di violazione del diritto alla privacy e alla riservatezza - compromessi dalla prevista conformazione dell’ascensore - nonché di limitazione del diritto all’affaccio, veduta, luminosità, salubrità ed aereazione.

Il reclamo

Il condominio si è opposto alla sospensiva, sottolineando l’urgente necessità di installazione dell’ascensore per la presenza di persone ultrasettantacinquenni, affette da patologie gravemente limitanti la possibilità di deambulazione. Inoltre, ha contestato il lamentato pregiudizio al decoro architettonico dell’edificio poiché, per la realizzazione dell’impianto, era stato necessario acquisire la preventiva autorizzazione paesaggistica da parte del Comune, regolarmente rilasciata e divenuta definitiva. Non si poteva, poi, prospettare diminuzione di aria, luce e veduta, in quanto la parte dell’edificio interessata dalla realizzazione dell’ascensore era orientata a nord-ovest e sulla stessa si affacciava una sola finestra dell’appartamento di proprietà attorea, rispetto alla quale il manufatto non poteva avere alcuna incidenza. Neanche poteva esserci lesione della privacy, poiché le pareti del nuovo ascensore sarebbero state opache e la relativa cabina non avrebbe avuto aperture verso il fabbricato di parte attrice.

Ancora, il condominio aveva esonerato le attrici dal pagamento di ogni contributo per l’installazione dell’ascensore, stabilendo che i relativi costi sarebbero stati sostenuti dai soli condòmini favorevoli. In ordine alle soluzioni tecniche alternative, evidenziava la maggiore invasività dell’intervento di installazione dell’ascensore all’interno del vano scala condominiale rispetto alla soluzione prescelta, la sua maggiore complessità ed incidenza sulle parti comuni ed i relativi maggiori costi di realizzazione. Ha, infine, contestato la sussistenza del periculum in mora, sottolineando, al contrario, come i costi derivanti dall’eventuale rimozione dell’impianto, in caso di annullamento della delibera impugnata, sarebbero gravati unicamente sui condòmini favorevoli.

I danni prodotti dalla sospensione delle delibera

Di contro, dalla sospensione dell’efficacia esecutiva della delibera impugnata, si sarebbe configurato un danno, grave ed irreparabile, che avrebbe subito il condominio proprio per la presenza di persone con urgente necessità di usufruirne, oltre che per il rischio di perdita della possibilità di usufruire del superbonus del 110%. Le condòmine, dal canto loro, insistevano che il nuovo impianto non avrebbe rispettato i requisiti dettati in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e che ci fosse stata una grave omissione nell’approfondire la validità di soluzioni tecniche alternative, che non avrebbero comportato alcun tipo di pregiudizio alle loro proprietà.

I motivi dell’accoglimento

Il reclamo è stato ritenuto fondato e, dunque, accolto dall’ ordinanza del Tribunale di Firenze del 23 settembre 2022. Parte attrice, sostanzialmente, lamentava il fatto che l’impianto costituisse un’innovazione vietata ai sensi dell’articolo 1120 Codice civile e non una semplice modifica dell’uso della cosa comune, ai sensi dell’articolo 1102 Codice Civile, in quanto ne sarebbe derivato un pregiudizio alla stabilità e sicurezza del fabbricato ed al decoro architettonico dello stesso. Tali pregiudizi, però, non risultavano concretamente dimostrati, né emergevano dalla relazione tecnica prodotta in giudizio. Tali pregiudizi, oltre a non essere provati, non potevano nemmeno di per sé costituire il fumus del divieto di installazione del manufatto.

Infatti, in un’ottica di bilanciamento degli opposti interessi, quelli lamentati avrebbero costituito, eventualmente, ove effettivamente sussistenti, un disagio di fatto non equiparabile all’impedimento della piena fruibilità degli appartamenti dei piani superiori da parte di soggetti che, oltre ad essere ultrasettantacinquenni, erano affetti da gravi patologie, tali da limitarne le capacità deambulatore, come da certificazione medica prodotta.

L’esito

Nel caso di specie, quindi, risultavano insussistenti entrambi i presupposti per provvedere alla sospensione dell’efficacia esecutiva della delibera impugnata, la quale risultava adottata con le prescritte maggioranze di legge, non essendoci evidenza della violazione dei limiti prescritti dagli articoli 1120 e 1121 Codice civile (salve le verifiche necessarie in ordine alle modalità esecutive di realizzazione del manufatto). Non poteva venire, inoltre, in rilievo la normativa in materia di distanze, applicabile ad edifici vicini ma non ad unità immobiliari interne ad uno stesso condominio, come nel caso di specie. Pertanto, l’ordinanza che sospendeva l’efficacia esecutiva della delibera impugnata è stata revocata con rinvio alla fase di merito per la regolamentazione delle spese.

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