Possibile l’usucapione di beni comuni da parte di uno dei condomini
È necessario che il comunista dimostri il possesso in maniera esclusiva, inconciliabile con la possibilità di godimento altrui
Come usucapire una “parte comune” in comproprietà? Questa domanda approda – filtrata dalle contestazioni processuali – dinanzi ai giudici di legittimità che la definiscono con la ordinanza 26691 del 24 novembre 2020.
La vicenda
Il caso prendeva spunto dalla richiesta dei singoli condòmini di un condominio e dello stesso condominio di rivendicare la proprietà “comune” di una “corte esterna” a danno di del (com)proprietario titolare di un bene confinante, (anche) in virtù di un'usucapione decennale. Quest'ultimo, costituendosi in giudizio, replicava che l'area fosse stata da egli usucapita per possesso continuativo e ininterrotto ultraventennale. Gli esiti alterni del giudizio – che daranno, infine, ragione ai condòmini (che hanno agito anche in rivendica) - porteranno la questione innanzi la Cassazione.
L’usucapione di una parte comune
Ora, al di là dei limiti di carattere processuale - ravvisati nel ricorso formulato dal singolo condòmino -, ciò che rileva nel provvedimento è sicuramente la digressione resa sulle condizioni necessarie per usucapire una parte comune, tra comproprietari.Nello specifico è stato riferito che in tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso, ovvero senza il mutamento del titolo della detenzione. Il predetto comunista deve possedere con animo proprio ed a titolo di comproprietà il bene di cui trattasi.
Quindi, questi è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui. Viceversa, non assume alcuna rilevanza, al fine di provare la superiore circostanza, il “fatto” per cui gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune (Cassazione, ordinanza 24781/2017). Risulta parimenti irrilevante – per come si apprende dalla motivazione della sentenza impugnata – il pagamento dell'imposta comunale sul mappale in considerazione, in quanto esso (pagamento) poteva essere effettuato anche dagli stessi comproprietari.
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