Condominio

Possibile ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti del moroso sulla base del solo bilancio preventivo

La mancanza dello stato di riparto determina unicamente l'impossibilità di ottenere la provvisoria esecutività

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di Roberto Rizzo

Un condòmino al quale veniva notificato un decreto ingiuntivo per il pagamento delle quote condominiali risultanti dai conguagli di gestione dovuti sulla base dei bilanci (consuntivo e preventivo) approvati in assemblea, proponeva opposizione innanzi al giudice di pace di Pescara, spiegando, altresì, domanda riconvenzionale nella quale, sul presupposto dell'esistenza di alcuni suoi precedenti crediti nei confronti del condominio, impropriamente non conteggiati, chiedeva l'annullamento della delibera di approvazione fondante il monitorio opposto. Risultato soccombente all'esito del giudizio, il condòmino impugnava la sentenza innanzi al Tribunale di Pescara ed il giudice d'appello, confermando la statuizione di primo grado, respingeva nuovamente le richieste dell'intimato con la sentenza 1254/2016, avverso la quale l'ingiunto proponeva ricorso per Cassazione.

La motivazione del Tribunale

A fondamento della propria decisione il Tribunale, dopo aver ribadito che all’amministratore è consentito riscuotere le quote condominiali dovute dai singoli anche sulla base del solo bilancio preventivo sprovvisto di relativa ripartizione ed anche successivamente alla scadenza dell’esercizio al quale il bilancio si riferisce, ha rilevato come, nel caso di specie, fosse effettivamente intercorsa l'approvazione del preventivo di gestione da parte dell'assemblea.

Di conseguenza, proprio in virtù di quel bilancio approvato e del principio richiamato, ben poteva l’amministrazione agire esecutivamente per riscuotere gli oneri condominiali.Inoltre, quanto alla spiegata domanda riconvenzionale relativa a crediti vantati dal ricorrente per esercizi precedenti, ad avviso del Tribunale, la stessa non poteva che essere rigettata poiché tali crediti avrebbero dovuto essere accertati nell’eventuale, distinta, impugnazione delle delibere assembleari di approvazione dei bilanci, qualora, negli stessi non si fosse tenuto conto di tali poste creditorie.

La decisione della Cassazione

Investita della questione, la Cassazione, in parziale accoglimento delle richieste dell'intimante, nella sentenza 28001 del 26 settembre 2022 , ha avuto modo di enunciare i seguenti principi di diritto.La censura sollevata dal soccombente, secondo la quale, impropriamente, era stato concesso il decreto ingiuntivo opposto solo sulla base di un bilancio (preventivo) privo della ripartizione delle spese in esso riportate, ad avviso del giudice di legittimità non merita accoglimento.

Sottolinea il collegio, infatti, come se, per un verso, è innegabile che l’articolo 63 disposizioni attuative Codice civile subordini la possibilità di ottenere ingiunzione immediatamente esecutiva, per il pagamento dei contributi dovuti dai condòmini, all’esistenza di uno stato di ripartizione ritualmente approvato dall’assemblea, per altro verso, è altrettanto pacifico che l’amministratore, pur in mancanza di detta condizione, possa richiedere ed ottenere decreto ingiuntivo non immediatamente esecutivo, per il pagamento dei medesimi contributi (Cassazione 1357/1977).

Ne deriva, per la Cassazione, che la mancanza dello stato di riparto di una spesa regolarmente approvata in assemblea, non può, per ciò stesso, determinare la revoca dell'ingiunzione ottenuta sulla base della relativa delibera.In simili ipotesi, come accade nel caso di specie, le spese deliberate dall’assemblea (pur in assenza dello stato di riparto, ma in presenza di bilancio preventivo ritualmente approvato) si suddividono, infatti, tra i condòmini secondo le tabelle millesimali, ai sensi dell’articolo 1123 Codice civile. Ricorrono, dunque, in ogni caso, le condizioni di liquidità ed esigibilità del credito che consentono al condominio di richiederne il pagamento con procedura monitoria nei confronti del singolo condòmino (Cassazione 3435/2001).

Sì all'annullamento della delibera, se proposta come domanda nuova

Diversa sorte merita, invece, la censura del ricorrente relativa al rigetto, da parte dei primi due giudici, della domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'accertamento di un credito non regolarmente contabilizzato, con conseguente annullamento delle delibere di approvazione dei bilanci, per non avere l'ingiunto impugnato, in altro e separato giudizio, le delibere in oggetto, relative ai crediti in contestazione.

In chiara applicazione dei principi sanciti dalle Sezioni unite nella sentenza 9839 del 21 aprile 2021, la Cassazione ribadisce, infatti, che, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice dell'impugnazione ben può conoscere del merito della domanda di annullamento della delibera fondante il monitorio impugnato (e, dunque dell'effettiva sussistenza del titolo a base dell'azione), laddove la stessa venga introdotta nel giudizio a cognizione piena, conseguente all'opposizione, in maniera autonoma, come domanda nuova o riconvenzionale).Sulla scorta di tali considerazioni, dunque, la Suprema corte accoglie parzialmente il ricorso; cassa, per quanto di ragione, la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Pescara, in persona di altro giudice, anche per la regolamentazione delle spese del terzo grado di giudizio.

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