Con la legge di Bilancio 2023 (legge 213 del 30 dicembre 2023, art. 1, commi 64 e 92), a far data dall'1 gennaio 2024, la normativa sui redditi diversi immobiliari ha subito importanti modifiche, che hanno inciso profondamente sull'art. 67, comma 1 del "TUIR" (D.P.R. 917/1986), rispettivamente per

  • l'introduzione della nuova lettera "b-bis", che ha introdotto la nuova fattispecie impositiva delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili in relazione ai quali il cedente o altri aventi diritto abbiano eseguito interventi agevolati con il "Superbonus" conclusi da non più di dieci anni all'atto della cessione. Tale nuova fattispecie ha trovato attuazione con la contestuale introduzione delle modalità di determinazione della plusvalenza ad integrazione del successivo art. 68, 1° comma;
  • l'estensione alla costituzione di tutti i diritti reali di godimento della preesistente disciplina dell'art. 67, comma 1, lett. h) del "TUIR" che, fino al 31 dicembre 2023, era riferita al solo diritto di usufrutto. I criteri per la determinazione del reddito, per questa ipotesi, continuano a essere quelli di cui all'art. 71, comma 2, del "TUIR", del tutto diversi e assai penalizzanti rispetto a quelli delineati per le plusvalenze dal combinato disposto della lett. b) dell'art. 67 e dell'art. 68 del "TUIR".

Su tali temi si stanno susseguendo svariate istanze di interpello che, stanti la novità della materia e la rilevanza degli importi in gioco nelle operazioni immobiliari, meritano estrema attenzione per le...

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