Registro degli amministratori di condominio in Piemonte, l’obiettivo è attestare le professionalità
Sarà consultabile sul sito della Regione dopo consultazione delle associazioni di categoria
Nasce in Piemonte l'elenco degli amministratori di condominio. La legge regionale 16 del 13 settembre 2022 recante «Disposizioni concernenti l'istituzione dell'elenco regionale degli amministratori di condomini», obbliga la Giunta regionale, dopo consultazione delle associazioni di categoria, a rendere effettivo l'elenco, consultabile sul sito della regione e organizzato in sezioni distinte per la città metropolitana di Torino e per ciascuna provincia.
Amministratore sotto controllo sociale
L'obiettivo della legge regionale è di garantire e attestare la professionalità e l'onorabilità di chi si propone come amministratore di condominio. Ma non era semplice perché non è competenza delle Regioni poter istituire ordini e elenchi, né poter imporre requisiti al mandato dell'amministratore come definito dalla legge dello stato. Lo strumento individuato è quello dell'autodichiarazione che attesta il possesso dei requisiti di cui all’articolo 71 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, anche circa la formazione iniziale e periodica secondo il Dm Giustizia 140/2014, e l’anno dal quale è esercitata l’attività. L’autodichiarazione responsabilizza anche penalmente chi rende dichiarazione false o inesatte. L’iscrizione all’elenco sarà volontaria e non costituirà requisito necessario per l’esercizio dell’attività.
La cancellazione
Sarà il controllo esercitato dai proprietari, che potranno segnalare all'ente le situazioni di difformità, a produrre la sanzione che rende imperativa ed efficace la norma, costituita dalla cancellazione dall'elenco prevista dall'articolo 5 del provvedimento. I dati comunicati, avranno rilevanza anche circa l'affidamento del contratto di mandato, qualora il professionista dichiari competenze, su cui si basa l'affidamento del condòmino consumatore, che si rivelano poi inesistenti o inesatti.
I requisiti obbligatori e facoltativi
È la legge nazionale, l'articolo 71 bis delle disposizioni di attuazione del Codice civile, a stabilire i requisiti obbligatori, per assumere l'incarico di amministratore di condominio: godimento dei diritti civili, assenza di condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio con pene comminabili da due a cinque anni; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo riabilitazione; non essere interdetti o inabilitati; non essere iscritti nell’elenco dei protesti cambiari; avere il diploma di scuola secondaria di secondo grado e aver frequentato un corso di formazione iniziale e aggiornamento annuale, salvo che si sia proprietari nel condomino o amministrato. Nell'elenco è obbligatorio indicare l'anno da cui si esercita l'attività, il titolo di studio e corsi di formazione frequentati.
Sono invece facoltativi l'assicurazione professionale, l'iscrizione a gruppi o associazioni secondo la legge 4/2013 in materia di professioni non organizzate, l’indicazione del numero di edifici e le unità immobiliari amministrate, il possesso della certificazione di competenze UNI 10801:2016, l'ente di formazione iniziale e annuale. Potrà essere aggiunta ogni altra informazione per definire meglio le proprie competenze. L’iscrizione all'elenco ha efficacia per tre anni, allo scadere dei quali si rinnova a seguito di nuova autodichiarazione che attesti il permanere dei requisiti.Se l'attività di amministratore di condominio è esercitata in forma societaria, l'iscrizione all'elenco è riferita al legale rappresentante della società stessa o a coloro che, muniti di necessari poteri, sono preposti dalla società allo svolgimento dell'attività di amministratore di condominio
Dall'elenco regionale all'albo
La costituzione di un albo di chi svolge l'attività di amministratore di condominio è questione ricorrente, oggetto di moltissime proposte. Corrisponde all'esigenza di aumentare il possesso delle competenze degli amministratori e proteggere l'utilizzo delle somme di chi gli sia affida. Il timore di alcune associazioni diproprietari è che questo possa comportare un aumento delle spese per gli onorari degli amministratori di condominio.
La legge regionale del Piemonte segue alla legge 6 del 7 marzo 2007 della regione Sicilia che istituisce l’albo presso le Camere di Commercio senza fornire ulteriori dettagli. La legge piemontese è in questo senso più articolata e l’obiettivo che si prefigge è che a promuovere l'utilizzo dell'elenco siano proprio gli amministratori di condominio: se nelle proprie offerte citeranno l'iscrizione questo costituirò un elemento in più di autopromozione che si imponga così come requisito richiesto non dalla legge ma dal mercato.
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