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Se i bidoni dell’immondizia ostacolano l’accesso al box

Il condomino danneggiato ne può richiedere lo spostamento

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di Matteo Rezzonico

La domanda

La domanda
In assemblea condominiale è stato deliberato all’unanimità che i bidoni della raccolta differenziata vanno collocati nel cortile comune, a sei metri di distanza dall’ingresso di un box privato, in questo modo rendendo difficoltoso l’accesso allo stesso box. L’azienda comunale per lo smaltimento dei rifiuti non si intromette, in quanto ha solo verificato che il cortile condominiale può contenere tutti i bidoni, e lascia la decisione sulla loro collocazione al condominio. Come riuscire a far valere le proprie ragioni? Può il posizionamento dei bidoni dei rifiuti ostacolare l’accesso alla proprietà privata? Chi ne risponde?

L'Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 3 luglio
La collocazione dei bidoni per la “differenziata” nel cortile comune, secondo taluna giurisprudenza, costituisce «una razionale variazione delle modalità di uso di una parte comune», resa necessaria da prescrizioni amministrative del Comune, funzionali alla salvaguardia della sicurezza dell’edificio (si veda Corte d’appello di Palermo, 9 aprile 2021, n. 540).

Ciò premesso, se i bidoni condominiali per la raccolta differenziata impediscono (o rendono eccessivamente difficoltoso) l’accesso al box anche di un solo condomino, quest’ultimo, pur in presenza di una delibera assembleare che abbia scelto all’unanimità dei presenti il luogo di collocazione dei bidoni, può esigere che gli stessi siano rimossi e collocati altrove. Il condomino vanta infatti un vero e proprio diritto soggettivo di utilizzo dei propri beni, e l’articolo 1102 del Codice civile, che dev’essere letto in correlazione all’articolo 1120, stabilisce che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.

L’articolo 1120, ultimo comma, del Codice civile stabilisce poi che sono vietate le innovazioni che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino. Pertanto, l'eventuale azione legale per lo spostamento dei bidoni, e/o per danni che si siano verificati, deve, previa istanza di mediazione ex Dlgs 28/2010, essere indirizzata al condominio.

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