Condominio

Se il condòmino si assenta senza motivo al procedimento di mediazione è passibile di sanzione

È tenuto a versare una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio

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di Fabrizio Plagenza

Con l’introduzione, nel nostro ordinamento, del procedimento di mediazione, la legge ne impone l’obbligatorietà per le materie indicate dall’articolo 5 del Dlgs 28/2010 e successive modifiche. Tra queste, la materia condominiale come anche quella locatizia.

Mediazione, quando è obbligatoria

La legislazione, quindi, disciplina l’esperimento del procedimento di mediazione su queste materie quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La norma suddetta (articolo 5, comma 1-bis, Dlgs 28/2010, come modificato dal Dl 69/2013 convertito con modifiche dalla legge 98/2013) dispone testualmente che «chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione, assistito dall’avvocato».

Condòmino sanzionato in caso di assenza ingiustificata

L’istituto, introdotto ormai da oltre dodici anni, prevede l’essenzialità e la centralità della partecipazione personale delle parti. E difatti si prevede espressamente una sanzione da applicarsi nell’ipotesi di mancata partecipazione al primo incontro senza giustificato motivo. La norma di riferimento è l’articolo 8 comma 4 bis del Dlgs 28/2010:«Il giudice condanna la parte costituita, che nei casi previsti dall’articolo 5 non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio».

La sanzione in esame non comporta che la parte “sanzionata” debba pagare un ulteriore contributo unificato ma, semplicemente, impone che la stessa debba corrispondere allo stato una sanzione di natura processuale. Si indica la misura dell’importo versato per il contributo unificato, al fine di predeterminare l’entità della sanzione da irrogare. Ove la parte sanzionata non ottemperi, la cancelleria del giudice competente provvederà al recupero forzoso.

I fatti di causa

Sulla sanzione, prevista dall’articolo 8, comma 4 bis del Dlgs 28/2010, è intervenuta una recente sentenza 17980/2022 del Tribunale di Roma, in forza della quale il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’applicazione del provvedimento sanzionatorio. La causa veniva inizialmente proposta dal condominio contro un condòmino al quale veniva addebitata la responsabilità per aver eliminato i contabilizzatori di calore con ogni effetto conseguenziale in ordine alle spese. Il giudizio veniva poi inizialmente introdotto davanti al giudice di pace che, tuttavia, si dichiarava incompetente. Per questo motivo, la causa arrivava in tribunale, dove il giudice accoglieva la domanda del condominio e, rilevata la mancata partecipazione del condòmino, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, condannava quest’ultimo al versamento della sanzione pari al contributo unificato già versato.

Infatti, si legge nella sentenza, «quanto alla richiesta di condanna ex articolo 8, comma 4 bis, del Dlgs 28/2010 per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione, merita accoglimento in quanto il convenuto non ha prodotto in atti alcun fatto impeditivo idoneo a comprovare l’impossibilità di presenziare al procedimento de quo».

Effetti pregiudizievoli della mancata partecipazione

Vale la pena ricordare che dalla previsione di cui all’articolo 8 comma 4-bis del Dlgs 28/2010 deriva l’ulteriore effetto che, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del Codice di procedura civile. Se a ciò aggiungiamo che la mancata partecipazione al procedimento, oltre che effetti procedurali (si pensi all’improcedibilità della domanda) può altresì avere ulteriori effetti pregiudizievoli, non v’è chi non veda come risulti essenziale conoscere il procedimento di mediazione. Si pensi, ad esempio, alla previsione della lite temeraria e l’applicazione dell’articolo 96 comma 3 del Codice di procedura civile, secondo cui «in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata».

Da non dimenticare, come rilevato dal Tribunale di Roma con la sentenza in commento, la possibile applicazione della sanzione di cui all’articolo 8, comma 4 bis, del Dlgs 28/2010. Non solo: si tenga, inoltre, presente la possibile applicabilità cumulativa sia della sanzione di cui all’articolo 8 comma 4 del Dlgs 28/2010 che della condanna ex articolo 96, comma 3, del Codice di procedura civile, come confermato dalla giurisprudenza di merito (Tribunale di Roma, 15767/2019). Si rammenta, infine, che ai sensi e per gli effetti dell’articolo 116 del Codice di procedura civile, il giudice può ricavare argomenti di prova dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione.

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