Se l’amministratore informa i condòmini su fatti oggettivi non fa mai diffamazione
E’ stato ribadito di recente da una pronuncia della Cassazione
Il dovere informativo dell'amministratore non può mai sfociare in un atto di diffamazione (reato disciplinato dall'articolo 595 Codice penale).
L'avviso di convocazione
In base a ciò un amministratore è stato scagionato – solo in Cassazione - dall'accusa di aver diffamato dei legali, solo perché nell'avviso di convocazione dell'assemblea dei condòmini aveva avuto cura di allegare una lettera, con cui si rendeva conto della presentazione, nei rispettivi confronti, di un esposto alla Procura della Repubblica (Cassazione, 11916/ 2020).
La decisione
La Cassazione ha assolto l'amministratore perché il fatto non sussiste. La spedizione dell'avviso di convocazione con l'allegata lettera dei procuratori del condominio integra, infatti, un “fatto” amministrativo . In quanto tale, da essa non si può ricavare né stigmatizzare alcuna offesa alla reputazione altrui.
Diritto e dovere
Anzi, l'amministratore è tenuto ad informare i condòmini sullo stato dei contenziosi instaurati nel loro interesse e in danno degli avvocati di che trattasi. Anche se non menzionato, questodiritto-dovere informativo, andrebbe ricondotto nell'articolo 1131 Codice civile, il quale stabilisce che «[..]qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a darne subito notizia all'assemblea dei condòmini».
La querela dell'amministratore
In effetti, l'amministratore del condominio può presentare querela solo se l'assemblea condominiale gli conferisce espresso mandato. Così, ad esempio, per essere valida, la presentazione di una querela in relazione a un reato commesso in danno del patrimonio condominiale, la giurisprudenza richiede uno specifico incarico conferito all'amministratore dall'assemblea del condomini, ciò presuppone che si sia formata una volontà dei condomini di promuovere querela e di incaricare l'amministratore di sporgerla (Cassazione, sentenza 20 gennaio 2016, numero 2347).
Nessuna scriminante
Quindi non può essere tenuto in conto neppure il riferimento alla scriminante ex articolo 51 Codice penale, che - è bene ricordare- può operare solo in relazione a una condotta astrattamente integrante il delitto di diffamazione ovvero nei casi in cui siano utilizzate espressioni oggettivamente offensive della reputazione altrui.
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di Carlo Pikler - Centro studi privacy and legal advice