Se il locatore stipula un nuovo contratto non è dovuta l’indennità di mancato preavviso
È nota la possibilità in capo al conduttore, ai sensi dell’articolo 3 comma 6 legge 431/1998, di recedere anticipatamente dal contratto di locazione qualora ricorrano gravi motivi – oggettivi o soggettivi –, dandone comunicazione al locatore con preavviso di almeno sei mesi. Detto termine può essere pacificamente ridotto mediante previsione negoziale, non rilevandosi carattere imperativo del medesimo.
Quale funzione ha il preavviso
La previsione di un termine di preavviso ha la funzione di garantire al locatore un lasso di tempo...
Ricevute e dichiarazione del conduttore non bastano per la prova del canone ridotto
di Alessandro Borgoglio