L'antenna televisiva è parte dell'impianto di ricezione del segnale radio-televisivo ed è solitamente di natura condominiale. In tale situazione, l'amministratore deve provvedere alla sua manutenzione e alle relative riparazioni, a norma dell'art. 1130, n. 2), cod. civ. e lo stesso deve disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condòmini ed anche ai non proprietari.
Il quadro normativo
In tema di ricezione radiotelevisiva, è noto il principio generale che attribuisce ai residenti in condominio, anche se non sono proprietari (conduttori), il diritto di installare antenne in quanto titolari di un diritto soggettivo autonomo riconducibile alla libertà di pensiero, con ogni mezzo di diffusione, garantita dall'art. 21 Cost. Trattasi del c.d. diritto d'antenna, che nell'ambito dei mezzi di diffusione è riconosciuto non soltanto a favore dei radio e teleutenti ma anche dei radioamatori...
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