Se non è stato approvato il bilancio l’amministratore non può esigere alcun compenso
Quest’ultimo è comunque una spesa che necessita di preventiva deliberazione e approvazione
In assenza di rendiconto approvato all’amministratore non è dovuto alcun compenso.È l’interessante principio richiamato dalla ordinanza della Cassazione 17713/2023 pubblicata il 21 giugno. Il compenso per l’attività gestoria - si precisa - è comunque una spesa che necessita di preventiva deliberazione e approvazione quale voce del relativo bilancio.
La vicenda processuale
A rivolgersi ai supremi giudici erano stati gli eredi dell’amministratrice di uno stabile, nel frattempo venuta a mancare, che aveva svolto la sua attività professionale per due anni mentre pendeva un giudizio a suo carico relativo ad importi non registrati regolarmente in bilancio, documento che di conseguenza non risultava essere mai stato approvato dall’assemblea. Soccombente in primo e secondo grado, la vicenda approdava dinanzi ai giudici di legittimità. Gli eredi dell’amministratrice contestavano il mancato pagamento a fronte di attività regolarmente svolta da parte dell’amministratrice.
Compenso non dovuto però conferma la Suprema corte: nella specie, precisano i giudici di legittimità, è incontestato tra le parti, attesa la pendenza del giudizio conclusosi in primo grado, che i rendiconti annuali di gestione a cui l'amministratore era tenuto ex comma II dell'articolo 1130 Codice civile vigente all'epoca (siamo pre riforma del 2012), per entrambi gli anni di incarico, non sono stati approvati perché sono state riscontrate irregolarità di registrazione di alcune voci. Conseguentemente, la Corte territoriale ha fondatamente escluso il diritto al compenso dell'amministratrice perché il credito non era munito del necessario requisito di liquidità ed esigibilità in mancanza di regolare approvazione del rendiconto di gestione relativo agli anni in cui è maturato.ù
I principi richiamati
Così decidendo la Corte territoriale ha correttamente applicato i principi consolidati in materia, secondo cui il contratto tipico di amministrazione di condominio è comunque riconducibile ad un rapporto di mandato presumibilmente oneroso (Cassazione sezioni unite 20957/2004) e il diritto del mandatario al compenso e al rimborso delle anticipazioni e spese sostenute è condizionato alla presentazione al mandante del rendiconto del proprio operato, che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale (Cassazione 1429/1979; Cassazione 3596/1990).
Proprio le specifiche norme dettate in materia di condominio, poi, prevedono che l’assemblea sia esclusivamente competente alla previsione e ratifica delle spese condominiali, sicché in mancanza di un rendiconto approvato il credito dell’amministratore non può ritenersi né liquido né esigibile (Cassazione 14197 del 2011; Cassazione 7874/2021).