Condominio

Servitù: il trasferimento di luogo andrà valutato dal giudice caso per caso

Può essere predisposto quando l’esercizio della servitù risulti troppo gravoso da parte del fondo servente

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di Rosario Dolce

L'articolo 1065 Codice civile stabilisce che: «colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso. Nel dubbio circa l'estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in modo tale da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente». Le motivazioni della disposizione si colgono nel criterio legale del minor aggravio per il fondo servente nel sopperire alle necessità di quello dominante.

No a duplicare l’onere al fondo servente
Non risulta, più che astrattamente, possibile consentire allora l'esercizio della stessa servitù di passaggio tra ordinario e straordinario, riconoscendo diversi passaggi a carico del fondo servente. Sulla scorta di tale ultimo assunto, i giudici di legittimità con l'ordinanza numero 17781 depositata in cancelleria in data 27 agosto 2020 hanno cassato con rinvio una sentenza di merito, con cui, invece, si duplicava l'onere a carico del fondo servente. Ecco, di seguito, una sintesi sulla motivazione espressa.

Trasferimento della servitù
Il trasferimento della servitù su altra porzione dello stesso fondo servente, tanto nel caso in cui sia offerto dal proprietario di quest'ultimo, che nell'ipotesi in cui sia richiesto dal proprietario del fondo dominante, comporta, come logica conseguenza, l'estinzione del diritto originario e la sua sostituzione con il nuovo diritto derivante dalla traslazione e non la coesistenza dei medesimi.

La norma sul cambiamento di luogo
A tal fine è stata richiamata la previsione contenuta nell'articolo 1068 Codice civile, per il quale: «Il proprietario del fondo servente non può trasferire l'esercizio della servitù in luogo diverso da quello nel quale è stata stabilita originariamente. Tuttavia, se l'originario esercizio è divenuto più gravoso per il fondo servente o se impedisce di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, il proprietario del fondo servente può offrire al proprietario dell'altro fondo un luogo egualmente comodo per l'esercizio dei suoi diritti, e questi non può ricusarlo. Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù si può del pari concedere su istanza del proprietario del fondo dominante, se questi prova che il cambiamento riesce per lui di notevole vantaggio e non reca danno al fondo servente […]».

Esercizio più gravoso
In particolare, la “maggiore gravosità”, per il fondo servente, dell'esercizio della servitù - prevista dall'articolo di cui sopra - come condizione per il trasferimento del peso in luogo diverso da quello originariamente fissato, può dipendere, oltre che da un fatto estraneo all'attività dei proprietari dei fondi interessati, anche dall'utilizzazione del fondo servente da parte del suo proprietario e dal modificarsi della percezione di gravosità che sia obbiettivamente verificabile.

Le valutazioni del giudice
Per cui il giudice, per valutare tale criterio, è tenuto sempre a considerare quella umana e ragionevole tolleranza che dovrebbe presiedere l'esercizio di ogni diritto (su questo è stato richiamato il precedente della Cassazione contenuto nella sentenza numero 9031 del 05 maggio 2016; conforme sentenza 8444/2000).

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