Sfratto per morosità. Si presume la conoscenza dell’atto giunto all’indirizzo del destinatario
di Va. S.
Nei contratti ad uso abitativo, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve solo provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza
La si potrebbe definire una “leggenda metropolitana” dell'universo condominiale quella che il mancato ritiro di un atto come una intimazione di sfratto comporti l'invalidità dell'atto stesso. Il Tribunale di Roma, pronunciandosi nella sentenza 18362 del 2019 ed applicando quanto previsto dall'articolo1335 Codice civile, ha chiarito che si presume la conoscenza degli atti ricettizi in forma scritta giunti all'indirizzo del destinatario per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto stesso nel luogo...
Cedolare secca sui negozi: spunta l’aliquota al 15% per i piccoli centri
di Cristiano Dell’Oste e Giovanni Parente