SÌ AL 50% PER IL SOPPALCO NEL GARAGE PERTINENZIALE
Se effettivamente l’immobile accatastato come garage (in genere C/6), risulta pertinenza dell’abitazione, nessun problema all’applicazione della detrazione del 50% per gli interventi di realizzazione di un soppalco in legno che riguarda la pertinenza. La detrazione del 50% (articolo 16 bis del Tuir 917/86, articolo 1, comma 47 legge 190/2014, Guida al 50% su www.agenziaentrate.it) si applica, infatti, anche per gli interventi eseguiti sulle pertinenze dell’abitazione e al servizio di essa (articolo 817 del Codice civile, circolari 121/E del 1998 e 57/E del 1998). Il vincolo pertinenziale deve risultare o dall’atto di acquisto o da successiva iscrizione catastale del fabbricato come pertinenziale. Per tale intervento, in genere, è sufficiente la comunicazione di inizio lavori al Comune (Cil) a meno che il regolamento edilizio comunale non preveda l’obbligo di una Scia o Dia. Le modifiche interne, che non comportano aumento di superficie calpestabile o aumento dei vani per le abitazioni, non necessitano di variazione catastale (circolare dell'agenzia del Territorio n. 2 del 9 luglio 2010).
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