Sì all’accertamento tecnico preventivo per esaminare gli stati di avanzamento lavori del superbonus
L’istituto è ammissibile perchè i lavori del 110 sono urgenti in quanto legati al beneficio fiscale connesso che ha una scadenza
Il cantiere del superbonus 110% a prova di giudizio, in caso di contestazioni da parte del committente. Per il Tribunale di Latina con ordinanza dell'8 agosto 2022 le questioni tecniche e gli stati di avanzamento dei lavori possono essere esaminati in sede di accertamento tecnico preventivo, di cui all'articolo 696 Codice procedura civile, ovvero nell'accertamento tecnico preventivo con finalità conciliative di cui all'articolo 696 bis Codice di procedura civile; ma, in tal caso, non devono partecipare al procedimento giudiziale i fornitori del general contractor.
Il fatto
Il caso da cui prende spunto la controversia riguarda, per l'appunto, il deposito di un ricorso a norma degli articoli sopra riportati, da parte di un privato, il quale aveva commesso un appalto per alcuni immobili rientrante nell'ambito del superbonus 110% ad un general contractor.Quest'ultimo lamentava che, dopo, aver dato luogo all'inizio delle opere, i lavori erano stati sospesi a tempo indeterminato - realizzati parzialmente e limitatamente alla esecuzione, non ultimata, del cappotto esterno (quale lavoro trainante le opere incentivate fiscalmente) . Anzi, a far data dall'estate dello scorso anno (2021) il cantiere era stato abbandonato da parte del general contractor – probabilmente per la mancata liquidazione del credito di imposta- e nessuna notizia veniva offerta in comunicazione neppure dai tecnici asseveratori per giustificare tale lunga inerzia operativa.
Il ricorrente chiedeva, al giudice di nominare un proprio ausiliare tecnico al fine di:
1) contestualizzare le opere realizzate nel cantiere rispetto al contratto di appalto stipulato e a fronte della Cila depositata presso l'ufficio tecnico del comune competente (che, a detta dello stesso, riportava interventi non negoziati e riferiva sul prezzo di appalto in misura notevolmente superiore rispetto a quanto convenuto, e, in quanto tale, contestandone pure la falsità rispetto la firma apocrifa ivi apposta – da cui consegue pure una denuncia penale, per come si apprende dalla lettura dell'atto in commento );
2) verificare se la pratica gestita da parte del general contractor fosse conforme alle previsioni normative prescritte dal decreto rilancio, in ordine alla gestione del credito di imposta.
A fronte di ciò, si costituivano in giudizio tutti gli altri soggetti interessati al cantiere del superbonus (vale a dire general contractor, tecnici, subappaltatori o fruitori dell'appaltatore principale), i quali contestavano la ritualità del procedimento, a fronte delle domande formulate dal committente, assumendo che lo stesso non potesse trovare ingresso sul tema trattato.
L'ordinanza
Il giudice adito ha ritenuto ammissibile entrambi gli strumenti processuali evocati dal ricorrente. Per quanto riguarda l'articolo 696 Codice procedura civile, il decidente laziale ha avuto cura di precisare che trattasi di un istituto che presuppone l'urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose, come accade nel caso in cui si manifesti la necessità di eseguire interventi finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi, ovvero in ogni ulteriore caso in cui si dimostri l'urgenza di accertare la situazione di fatto.
Ergo, nella fattispecie di un cantiere superbonus, l'urgenza è stata ritenuta ravvisabile nella necessità di proseguire le opere al fine di regolarizzare l'iter procedimentale volto a conseguire il beneficio fiscale richiesto; oltre che per comprendere lo stato attuale dei lavori effettuati dalle società appaltatrice al fine di procedere alla loro ultimazione, stante le previsioni temporali vincolate della normativa fiscale di riferimento (articolo 121 del Decreto rilancio).Per quanto riguarda l'articolo 696 bis Codice procedura civile, il decidente ha argomentato che si tratta di un istituto che non ha funzione cautelare, bensì principalmente conciliativa ed eventualmente di anticipazione istruttoria. La consulenza preventiva risulta, dunque, sganciata dal positivo apprezzamento del requisito dell'urgenza, avendo funzione deflattiva rispetto ad un instaurando giudizio di merito.
Conclusioni
Quindi, alla base dell'istituto si deve individuare l'assunto, di natura empirica ma di evidente validità, per cui la conoscenza anticipata del futuro, probabile esito della causa di merito, sia tale da dissuadere le parti in conflitto dall'instaurarla o dal coltivarla e da meglio disporre le parti medesime alla soluzione concordata, sicché la relativa domanda deve essere (sempre) ammessa quando l'accertamento tecnico richiesto – come nel caso in specie (cantiere superbonus) - abbia, in relazione al tipo di diritto fatto valere, idoneità ad accertarne l'esistenza e a fornirne quantificazione, così come letteralmente richiesto dalla norma citata. E come è necessario perché la consulenza tecnica preventiva assolva alle funzioni sue proprie. Cionondimeno, il giudice laziale ha respinto il ricorso nei confronti di uno dei fornitori del general contractor, proprio perché la relativa posizione sostanziale viene ritenuta schermata da quella dell'appaltatore generale, a cui si deve fare esclusivamente riferimento, anche in sede processuale.