Si prescrivono in cinque anni gli oneri condominali per le spese ordinarie
La prescrizione decorre dalla delibera di approvazione del rendiconto e dello stato di riparto e si rinnova ad ogni approvazione, diventando esigibili in ogni tempo
Ogni diritto si estingue per prescrizione se il titolare non lo esercita per un tempo determinato dalla legge. Secondo quanto disposto dall'articolo 2946 del Codice civile «Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si prescrivono con il decorso di dieci anni».
Si prescrivono in cinque anni gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. La prescrizione si applica anche ai diritti di credito vantati dal condominio nei confronti dei condòmini per il mancato pagamento degli oneri condominiali. Entro quanti anni l'amministratore può agire per il recupero degli oneri condominiali pregressi? Sulla questione si è pronunciato il Tribunale di Pistoia con la sentenza 263, pubblicata il 17 marzo 2022.
I fatti di causa
La vicenda origina dall'opposizione promossa da un condòmino avverso un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, notificatogli dal condominio per il mancato pagamento degli oneri condominiali relativi a due annualità di gestione. Con l'opposizione il condòmino, oltre a contestare la debenza della somma ingiunta, in via cautelativa, eccepiva la prescrizione dei presunti crediti antecedenti ad una delle due annualità azionate, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previa sospensione della sua provvisoria esecuzione.Il Tribunale ha ritenuto l'opposizione parzialmente fondata nel merito, revocando il decreto ingiuntivo e condannando il condòmino al pagamento di una somma inferiore rispetto a quella ingiunta.
La prescrizione quinquennale
Relativamente all'eccezione di prescrizione del diritto del condominio di agire per il recupero degli oneri condominiali sollevata dal condòmino, la stessa è stata rigettata dal giudicante che ha ritenuto legittima la pretesa creditoria del condominio in quanto esercitata nel rispetto del termine quinquennale di prescrizione.
Il giudice toscano, nel decidere sulla eccezione di prescrizione formulata dal condòmino, ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui le spese condominiali hanno natura periodica e, pertanto il relativo credito è soggetto al termine di prescrizione quinquennale previsto dal quarto comma dell'articolo 2948 del Codice civile. La prescrizione, ha osservato, decorre dalla delibera di approvazione del rendiconto e dello stato di riparto e si rinnova ad ogni approvazione dello stato di riparto da parte dell’assemblea condominiale. Di conseguenza i saldi dovuti dai condòmini si cristallizzano nel tempo, incluse le morosità pregresse, diventando esigibili in ogni tempo.