Condominio

Spese condominiali e interessi giudiziari ex articolo 1284, quarto comma, Codice civile

Si ritiene la generale applicabilità degli stessi sia in caso di morosità condominiali sia di ritardi nel corrispondere le spese dovute in forza di diverso accordo

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di Antonio Scarpa

Nella pratica è controverso se, con riguardo alle azioni promosse dall'amministratore di condominio per la riscossione dei contributi condominiali, sia, o meno, applicabile il disposto dell'articolo 1284, quarto comma, Codice civile, secondo il quale «[S]e le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali». Questa norma, aggiunta dall’articolo 17 Dl 12 settembre 2014 n. 132, e modificata, in sede di conversione, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, opera, com'è noto, per i procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione.

Nei primi precedenti, resi entrambi in relazione a giudizi di equa riparazione ex legge 89 del 2001, la Cassazione ha sostenuto che il saggio d’interesse previsto dall’articolo 1284, quarto comma, Codice civile rileva esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale, giacché soltanto per esse è ipotizzabile un accordo delle parti determinativo della misura del tasso, accordo la cui mancanza costituirebbe, dunque, il presupposto indefettibile di applicabilità della disposizione (così Cassazione 14512/2022; Cassazione 28409/2018).

La morosità condominiali e le spese dovute in forza di diverso accordo

La necessaria fonte convenzionale dell'obbligo di pagamento del debito cui applicare, dal giorno della notificazione della citazione o del deposito del ricorso, il saggio stabilito per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ex articolo 1284, quarto comma, Codice civile, imporrebbe di distinguere, per le morosità condominiali, tra i contributi che abbiano causa immediata nella disciplina del condominio, e cioè nelle norme di cui agli articoli 1118 e 1123 e seguenti Codice Civile (che fondano il regime di contribuzione di ciascun partecipante alle spese per le cose comuni in rapporto al valore della proprietà, ovvero all'uso o all'utilità del bene), ed i contributi invece dovuti in forza di una «diversa convenzione» sulla ripartizione delle spese, e cioè di un contratto derogatorio ai criteri legali di cui all'articolo 1123 Codice civile (o agli articoli 1124 e 1126 Codice civile).

Soltanto i debiti condominiali di fonte convenzionale resterebbero, in base a questa interpretazione, assistiti dal tasso aggravato degli «interessi giudiziari», pari a quello fissato per le transazioni commerciali. È peraltro possibile che il regolamento di condominio, di fonte e natura contrattuale, preveda l'applicazione di interessi moratori a carico dei partecipanti per l’ipotesi di ritardato pagamento delle spese (Cassazione 10196/2013), nel qual caso l'articolo 1284, quarto comma, Codice civile non rileverebbe.Sarebbe comunque arduo decidere se il tasso ex articolo 1284 debba funzionare allorché sia il terzo creditore ad agire direttamente per l'adempimento pro quota nei confronti del singolo condomino moroso, apparendo in tale fattispecie che il terzo eserciti un'azione di adempimento fondata sul contratto soltanto quando domanda l'intero debito al condominio, mentre l'azione parziaria verso i singoli condòmini si fonda sull'obbligo ex lege gravante in capo ai singoli condòmini di contribuire alle spese comuni.

La generale applicabilità

In realtà, l'interpretazione che il saggio d’interesse previsto dall’articolo 1284, quarto comma, Codice civile operi esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale non appare convincente, sicché dovrebbe concludersi per la sua generale applicabilità anche per le domande di pagamento delle spese condominiali (senza che neppure il condominio creditore debba a tal fine specificare la natura e la misura degli interessi richiesti, formulando a tal fine una espressa richiesta, distinta da quella volta al pagamento del capitale).

Depongono nel senso di preferire tale più ampia prospettiva varie considerazioni.La ratio del quarto comma aggiunto all'articolo 1284 Codice civile dall'articolo 17 del Dl 132 del 2014, ovvero della sostituzione automatica - dal momento in cui sia stata proposta una domanda giudiziale di pagamento - del saggio di interesse legale con quello di cui all’articolo 5 Dlgs 231/2002, è inequivocamente quella di rendere non più proficuo resistere in causa alla pretesa di un creditore insoddisfatto, lucrando sull'importo assai inferiore del tasso degli interessi legali rispetto al costo di mercato del denaro.

Il debitore inadempiente, invece che trae beneficio dalla durata del processo che ne conduce alla condanna, subisce in tal modo l'inflizione di un saggio di interessi «punitivo/risarcitorio» (Pagliantini, I ritardi di pagamento nel prisma (novellato) delle fonti: (nuovi) profili generali, in Le nuove leggi civili commentate, 2015, 4, 800, e seguenti .; Pisani, «Delitto e castigo»: appunti sui rimedi risarcitori ultracompensativi nel vigente ordinamento, in Responsabilità civile e previdenza 2019, 1036 e seguenti; Pardolesi, Sassani, Il decollo del tasso di interesse: processo e castigo, in Degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell’arretrato [Dl 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, in legge 10 novembre 2014, n. 162], in Foro italiano, 2015, V, 62 e seguenti.; Consolo, Un Dl processuale in bianco e nerofumo sull’equivoco della “degiurisdizionalizzazione “, in Corriere giuridico, 2014, 1182 e seguenti’).

Considerazioni conclusive

Ponendosi in quest'ottica, nessuna ragionevole differenza esiste fra chi sia debitore in forza di obbligazione derivante da contratto e chi sia, invece, sia debitore in forza di altro atto o fatto che produca una obbligazione in conformità all'ordinamento giuridico.È densa di significato anche la collocazione sistematica della norma nell'ambito della disciplina delle obbligazioni in generale, il che renderebbe distonica una esegesi del quarto comma dell'articolo 1284 Codice civile come riferibile ai soli interessi di mora inerenti ai rapporti contrattuali (Sicchiero, Limiti di applicabilità del quarto comma dell'articolo 1284 Codice civile: una lettura non condivisibile, in Ricerche giuridiche, 1, 2019, 151 e seguenti).

D'altro canto, anche l'articolo 1224 Codice civile, il quale stabilisce il principio generale che nelle obbligazioni pecuniarie sia dovuto il pagamento degli interessi legali automaticamente dal giorno della mora, fa salvo il caso che sia stata convenuta in anticipo la misura degli interessi moratori ad un tasso superiore a quello legale, senza che tale eventualità osti alla generale applicabilità della norma a qualsiasi credito avente per oggetto una somma di denaro. Il dato letterale che l'articolo 1284, quarto comma, Codice civile, opera in via suppletiva, e cioè soltanto se creditore e debitore non abbiano predeterminato convenzionalmente la misura degli interessi, non può, quindi, comportare che la stessa disposizione vada intesa come limitata alle obbligazioni pecuniarie di fonte contrattuale.

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