Condominio

Superbonus: nel verbale di appalto va precisato se a realizzare i lavori siano consorzi o reti di impresa

Trattandosi di opere complesse è difficile infatti che ad operare sia una singola ditta

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di Rosario Dolce

La complessità delle opere del superbonus, ovvero la peculiarità del risultato a cui esse sono preordinate (doppio salto di classe o miglioramento energetico/sismico da asseverare tramite l'ausilio di professionalità adeguate), richiedono l'interessamento di un soggetto attuatore abilitato al fine, già per stessa vocazione e costituzione. In questo caso, il superbonus prende in prestito soggetti di nuovo conio, mutuati dalla disciplina pubblicistica e dall'attuale realtà economica e di mercato.

Economie di scopo
Il mondo economico e produttivo, votato al settore dell'edilizia e degli immobili, ha avuto la concreta percezione (specie rispetto alla farraginosa normativa in tema di superbonus, laddove tracciata dal decreto Rilancio) che per creare economie di scala, ovvero situazioni in cui l'aumento dei volumi dei beni e dei servizi prodotti determina la riduzione dei costi medi necessari per la loro produzione, è necessario realizzare delle economie di scopo, ovvero situazioni in cui il costo totale della produzione congiunta di due o più beni o servizi è minore della somma dei costi sostenuti in caso di produzione separata.

L'investimento nel settore immobiliare, a tal punto, può avvenire attraverso il superamento di modelli di crescita attraverso il ricorso al “mercato”, ricorrendo, invece, al consorzio o al network, cioè alla rete tra imprese. Esaminiamo queste “realtà”, pur senza scopo di esaustitivà.

Le professioni intellettuali
Al cospetto di tali raggruppamenti economici di imprese “reticolari” rimangono fuori le professioni intellettuali. D'altronde, l'articolo 2238 Codice civile precisa che il professionista intellettuale non è, di per sé, imprenditore e all'esercizio della sua attività non si applicano le norme in tema di impresa.Nondimeno, lo scopo mutualistico, non può prescinderne - visto che il risultato potrà perseguirsi solo in ragione dell'attività asseverativa – dal contributo del tecnico e dell'imprimatur apposto sulla documentazione da parte di un commercialista.

Il consorzio
Il consorzio trova disciplina nel Codice civile dagli articoli 2602 e seguenti. La norma è stata modificata dalla legge 10 maggio 1976, numero 377 e la successiva legge 21 maggio 1981, numero 240 si è determinato un ampliamento della causa storica del contratto di consorzio, prevendendosi che lo stesso, per conto dei propri consorziati, possa avere rilievo esterno, nei confronti dei terzi. La causa del contratto di consorzio non è più limitata alla disciplina della concorrenza tra imprenditori esercenti una medesima attività economica attività economiche connesse, ma ha un ambito più vasto, grazie al quale tale contratto si rivela concepito quale strumento di collaborazione generale tra imprese diverse, volto a realizzare le più razionali ed opportune energie.

Il consorzio oggi appare come un contratto tra più imprenditori, i quali per il suo tramite, istituiscono una organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinati fasi della rispettiva impresa, con possibile rilievo anche esterno.Il consorzio può essere di due tipi: contrattuale o societari o disciplinati dall'articolo 2615-ter Codice civile. La distinzione è rilevante, perché solo nel secondo caso il soggetto dispone della personalità giuridica e muta lo scopo da mutualistico a finalità di lucro. Ciò nondimeno anche i consorzi di cui all'articolo 2602 Codice civile, che svolgono attività esterna, hanno una sorta di soggettività giuridica, in quanto tali sono portatori di diritti e doveri, anche di matrice contrattuale.Sia il consorzio esterno che, a maggior ragione, quello societario sono soggetti fallibili.

A questo proposito, va fatto un richiamo al fondo consortile, il quale viene costituito con i contributi dei consorziati ed è strumentale al perseguimento delle finalità del consorzio. Donde, i consorziati non possono chiederne la divisione così come i creditori particolari dei singoli consorziati non possono aggredirlo e quindi non possono far valere su di esso i loro eventuali diritti di credito.

Le reti di imprese
L'altro modello organizzativo che la realtà ci interpone nel superbonus è quello delle reti di imprese. La nascita del contratto di rete come istituto di diritto positivo italiano è avvenuta ad opera dell'articolo 3 comma 4-ter e seguenti del decreto-legge 10 febbraio 2009, numero 5, convertito con modificazioni nella legge 9 aprile 2009, numero 33. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all' esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell' oggetto della propria impresa.

Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte decreto-legge 10 febbraio 2009, numero 5.Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi, risulta obbligatoria:
1) la pubblicità si intende adempiuta mediante l'iscrizione del contratto nel registro delle imprese del luogo dove ha sede la rete;
2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del Codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;
3) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede.

Differenza sintetica tra consorzio e rete imprese
Possiamo, dunque, ritenere che mentre il consorzio è un soggetto giuridico autonomo e distinto rispetto alle imprese consorziate ed ha una propria partita Iva, la «Rete di imprese» cosiddetta contratto (e non la «rete soggetto») non integra la costituzione di un nuovo soggetto giuridico e le stesse imprese partecipanti restano indipendenti e autonome. In sintesi, il consorzio ha un oggetto sociale, la rete d'impresa ha un programma comune. Risulta, di tutta evidenza, la differenza tra i due sog getti, soprattutto in tema di appalto delle opere sul superbonus, a seconda dei casi, in termini di garanzia patrimoniale.

Il general contractor
Affiliati poi ai consorzi o alla rete di imprese, ci sono i general contractor. Di esso ne parla, in realtà, il codice dei contratti pubblici (Dlgs 163/2006, articolo 161 e seguenti). Tale testo normativo ha confermato la centralità del contraente generale nel sistema di realizzazione delle grandi opere, avendo previsto all'articolo 173 che la realizzazione delle infrastrutture di rilevanza strategica può essere oggetto di concessione di costruzione e gestione ovvero di affidamento unitario al contraente generale.

La differenza fra i due metodi di realizzazione sta nel fatto che mentre il concessionario assume il compito di costruire l'opera e di gestire in seguito il servizio pubblico cui l'opera è strumentale (venendo remunerato in tutto o in parte con i proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell'opera realizzata), invece il contraente generale si caratterizza per assumere nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice l'obbligazione di risultato di garantire la corretta e tempestiva esecuzione dell'opera (non dunque la mera realizzazione del lavoro come nell'appalto ordinario) a fronte del diritto di ottenere la corresponsione del prezzo.Il general contractor nell'ambito del superbonus, rispetto alle opere condominiali, potrebbe configurarsi, dunque, come uno degli appaltatori e non l' appaltatore.

L'organigramma o il cronoprogramma
Ora, ritorniamo alle vicende condominiali. Ebbene, in sede di appalto delle opere di cui al superbonus, è necessario scorgere l'organigramma del consorzio o della rete di impresa, o meglio la relativa strutturazione operativa e soggettiva in funzione dell'opera da realizzare, stando allo studio di prefattibilità o allo stesso cronoprogramma in esso contenuto. Com'è noto, l'organigramma in un'azienda viene in ausilio per cogliere le differenze e le competenze di ogni suo componente, quanto le relative responsabilità dinanzi al committente.

Come visto sopra, i consorzi (e le stesse reti di impresa) sono organizzazioni di imprenditori che operano normalmente tramite i propri consorziati/affiliati, i quali sono soggetti dotati della necessaria strutturazione aziendale, sicché in sede di partecipazione ad una gara d'appalto, indetta da un condominio, sarebbe buona norma (in ambito pubblico, ciò, invece, costituisce un obbligo) indicare con quali dei soggetti consorziati o della rete di imprese (contratto) intenda eseguire le prestazioni negoziate, secondo quanto precisato sopra.

Sarà al contempo occorrente acquisire il cronoprogramma di progetto al quale dovrebbe seguire, sempre sul piano documentale, (1) il programma di esecuzione lavori, secondo ciascuna delle imprese/general contractor che dovranno intervenire, e infine il (2) sistema di controllo da effettuare in fase di avanzamento lavori, da parte dei citati tecnici.

La responsabilità patrimoniale
In ogni caso, per la responsabilità del consorzio verso terzi, occorre fare riferimento all'articolo 2615 Codice civile, a mente del quale «per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile». Viceversa, «per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile…».

In effetti, i requisiti tecnici ed economici devono essere posseduti non dal consorzio o dalla stessa rete di impese, ma dai consorziati o dalle stesse imprese a tale scopo indicate (in punto, in ambito pubblicistico, si veda Tar 6077/2003). Il possesso di licenze, certificazioni e autorizzazioni prescritte per lo svolgimento dell'opera, riguardando la prestazione eseguibile solo da una delle imprese consorziate non può che essere richiesta singolarmente alla stessa.Quest'ultima a differenza delle società destinate a restare estranee all'esecuzione dell'appalto, riveste la qualità di effettivo partecipante alla gara, come tale assoggettato all'obbligo di produrre la predetta documentazione al committente.

Il verbale assembleare per l'appalto
In conclusione, possiamo dire che consorzio o rete di imprese (all'interno dei quali troviamo anche i general contractors) sono soggetti diversi che si interpongono, sia dal punto di vista giuridico che patrimoniale, dinanzi al condominio, inteso quale committente dell'opera di cui al superbonus.Il condominio, o meglio l'assemblea dei condòmini dovrà aver cura di precisare a verbale il soggetto a cui affida l'opera in blocco, rispetto al risultato che si intende conseguire, denotandone la natura e le responsabilità patrimoniali, così come le garanzie da prestare. Nel verbale andrà fatto riferimento, direttamente o per relationem, all'organigramma del soggetto che si interpone sul piano contrattuale, declinando i soggetti che, al proprio interno, vi operano (stando al cronoprogramma), per ruolo, capacità e idoneità tecnica ed economica, estendendone, se del caso, la responsabilità, stando alla previsione di cui all'articolo 2615 codice civile.

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