La domanda
Un regolamento contrattuale, redatto dal costruttore e sottoscritto da tutti i condòmini, può derogare alla disposizione dell’articolo 1117-bis del Codice civile sul supercondominio e disporre la costituzione di un unico grande condominio anche in presenza di distinti edifici, con aree, impianti e servizi comuni (viali carrabili e aree verdi interne, garage, illuminazione esterna, impianto idrico, portiere, eccetera)? Si precisa che al complesso immobiliare si accede da un unico numero civico stradale, che il numero delle proprietà supera le 200 unità e che ogni edificio è suddiviso in più scale.
L’ESperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 20 maggio 2024
Il supercondominio è una situazione di fatto, come descritto nella massima della Corte d’appello dell’Aquila, 13 gennaio 2022, n. 48, per la quale «sussiste il supercondominio ogniqualvolta vi siano più edifici, costituiti o meno in distinti condominii, legati funzionalmente dall’esistenza di manufatti, impianti o servizi comuni ai fabbricati ed in rapporto...



